Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dal gestore di una sala giochi contro il provvedimento della XI Comunità Montana del Lazio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dal gestore di una sala giochi contro il provvedimento della XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini che ha vietato l’installazione e la messa in esercizio di apparecchi da gioco ex articolo 110, comma 6, del TULPS in un’attività a Cave (Roma).
La vicenda nasce dal provvedimento con cui la Comunità Montana ha comunicato l’esito negativo della pratica presentata, motivando il divieto con l’inosservanza dei limiti di distanza dai cosiddetti luoghi sensibili previsti dal distanziometro. L’atto amministrativo dispone inoltre il divieto assoluto di installazione e messa in esercizio degli apparecchi e ordina la loro rimozione immediata entro cinque giorni. La sala giochi ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione degli effetti. Nel ricorso sono state contestate anche le attività istruttorie alla base del diniego, comprese le misurazioni e le verifiche topografiche effettuate sul territorio, nonché gli eventuali pareri e rilievi degli organi di polizia locale.
Tra gli aspetti sollevati nel ricorso figura anche la questione dell’applicazione del distanziometro alle attività preesistenti. Il ricorrente ha infatti chiesto, in via subordinata, l’annullamento di eventuali regolamenti o atti generali adottati dalla XI Comunità Montana e/o dal Comune di Cave qualora interpretati nel senso di estendere i limiti di distanza dai luoghi sensibili anche alle ipotesi di subingresso in attività già esistenti.
Il ricorso punta quindi a mettere in discussione sia il provvedimento specifico adottato nei confronti dell’attività sia, per quanto necessario, gli atti e le regole che ne costituiscono il presupposto.
La Seconda Bis del TAR Lazio ha tuttavia ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione immediata. Il ricorrente aveva motivato l’urgenza sostenendo che l’attesa della camera di consiglio, fissata per settembre, avrebbe comportato la chiusura di una parte rilevante dell’attività economica, con conseguente sviamento della clientela e perdita irrimediabile dell’avviamento commerciale.
Il TAR ha però escluso che il pregiudizio rappresentato presentasse, allo stato, il carattere dell’irreparabilità richiesto per l’adozione di una misura cautelare monocratica. Secondo il decreto, il danno lamentato, peraltro non dimostrato, avrebbe infatti una natura «meramente economica».
Per questo motivo il presidente ha respinto l’istanza ex articolo 56 del Codice del processo amministrativo, senza entrare nel merito delle contestazioni relative al distanziometro.
La controversia non si chiude con il decreto cautelare. Il TAR ha infatti fissato per il 3 settembre 2026 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della richiesta cautelare.
PressGiochi






