La Quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare da una sala giochi contro la sentenza del Tar Emilia Romagna che confermava il distanziometro approvato a Casalecchio di
La Quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare da una sala giochi contro la sentenza del Tar Emilia Romagna che confermava il distanziometro approvato a Casalecchio di Reno con “Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco di azzardo lecito”.
Il Collegio, vista la divergenza delle posizioni delle parti riguardo al calcolo della distanza tra l’esercizio commerciale dell’appellante e i luoghi definiti come sensibili dalla legge regionale n. 5 del 2013, individuati infine dalla delibera del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 81 del 18 ottobre 2018 che modifica il “Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco di azzardo lecito” e la relativa “mappatura dei luoghi sensibili”, ritiene necessario un ulteriore approfondimento istruttorio per determinare il percorso pedonale più breve tra i suddetti luoghi.
A tal fine, si dispone una verificazione tecnica, affidata a un incaricato competente designato dall’autorità prefettizia. Il verificatore dovrà accertare se l’esercizio commerciale si trovi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili indicati dalla legge e successivamente individuati dal regolamento comunale. Dovrà inoltre determinare il percorso pedonale più breve, misurandone la distanza esatta e considerando sia l’eventuale passaggio attraverso una galleria commerciale sia l’alternativa che la esclude. Infine, dovrà verificare gli orari di apertura della galleria, confrontandoli con quelli dell’esercizio commerciale.
Pressgiochi
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