16 Aprile 2024 - 07:09

Distanze e legge regionale della Puglia: il Tar accoglie il ricorso di un gestore di scommesse

“La legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione”.

03 Maggio 2021

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“La legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione”.

Lo afferma il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia accogliendo il ricorso di un operatore al quale il Questore aveva disposto l’annullamento d’ufficio della licenza rilasciata in suo favore ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. In virtù dell’applicazione della L.R. Puglia n. 43/2013, così come modificato dalla L.R. n. 21/2019 – secondo cui “Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del R.D. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931 di cui era titolare l’odierna ricorrente risultava, al momento del suo rilascio (il 25 novembre 2019), conforme al dettato dell’art. 7, comma 2, L.R. Puglia n. 43/2013 (così come modificato dalla L.R. Puglia n. 21/2019). Il rispetto della distanza minima di 250 metri del locale adibito a Centro raccolta scommesse dai c.d. “luoghi sensibili” è stato, infatti, verificato, a seguito di autodichiarazione dell’interessata (resa il 23 settembre 2019), dalla Polizia Municipale di Taranto ed attestato dalla stessa a mezzo di annotazione del 10 novembre 2019 (e, quindi, in data anteriore a quella del rilascio della licenza di p.s. oggetto dell’impugnato annullamento d’ufficio).

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