Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto ha riconosciuto un risarcimento di 5.000 euro al titolare di una società che aveva subito il ritardo nell’apertura di una sala destinata esclusivamente
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto ha riconosciuto un risarcimento di 5.000 euro al titolare di una società che aveva subito il ritardo nell’apertura di una sala destinata esclusivamente alla raccolta di scommesse ad Arzignano, in provincia di Vicenza.
La vicenda è nata alla fine del 2023, quando la società aveva chiesto alla Questura di Vicenza l’autorizzazione necessaria per avviare l’attività. Il Comune di Arzignano aveva inizialmente chiarito che, trattandosi di un centro scommesse senza slot machine o altri apparecchi da gioco, non vi erano particolari ostacoli dal punto di vista comunale.
Durante l’istruttoria, però, il Comune aveva espresso parere negativo, ritenendo applicabile anche alle sale scommesse la distanza minima di 400 metri prevista dalla legge regionale veneta rispetto a determinati luoghi considerati sensibili. Sulla base di questo parere, la Questura aveva negato l’autorizzazione nel marzo 2024.
Il titolare aveva impugnato il diniego e il TAR Veneto, con una precedente sentenza dell’aprile 2024, lo aveva annullato. Secondo il Tribunale, la norma regionale vietava la collocazione di apparecchi da gioco entro 400 metri dai luoghi sensibili, ma non impediva l’apertura di una sala destinata alla sola raccolta delle scommesse. Dopo la sentenza, la Questura aveva rilasciato l’autorizzazione e l’attività era stata avviata il 3 giugno 2024.
Successivamente, il titolare aveva chiesto un risarcimento di 35.922,04 euro per i danni subiti a causa del ritardo. La richiesta comprendeva le spese sostenute per i locali e le utenze, i guadagni che sarebbero stati realizzati durante il periodo di chiusura e un danno all’immagine dell’attività.
Con la sentenza del 16 settembre 2026, il TAR ha ritenuto responsabili sia il Comune di Arzignano sia il Ministero dell’Interno, stabilendo che le loro condotte avevano contribuito al ritardo nel rilascio dell’autorizzazione. Secondo il Tribunale, la norma regionale era sufficientemente chiara e le amministrazioni avrebbero dovuto verificare autonomamente la correttezza dell’interpretazione adottata, anche perché la Regione aveva fornito soltanto un’indicazione interpretativa non vincolante.
La Regione Veneto, invece, è stata esclusa dalla responsabilità. Il Tribunale ha rilevato che gli uffici regionali si erano limitati a fornire un’interpretazione della legge, senza adottare un provvedimento vincolante né tenere una condotta direttamente collegata al danno.
Il Tribunale ha però riconosciuto soltanto una parte dei danni richiesti. Non sono state accolte le richieste relative alle spese di affitto e alle utenze, perché non era stata dimostrata con documenti sufficienti l’effettiva uscita delle somme. È stato inoltre escluso il danno all’immagine, non essendo stata provata una concreta perdita di reputazione commerciale.
È stato invece riconosciuto il danno derivante dal mancato guadagno. La società aveva documentato ricavi per 20.531,55 euro nei primi tre mesi di attività, ma il TAR ha osservato che tale cifra rappresentava i ricavi lordi e non l’utile effettivo, dal quale avrebbero dovuto essere sottratti i costi dell’attività. Non essendo possibile stabilire con precisione l’utile che sarebbe stato realizzato nel periodo di ritardo, il Tribunale ha determinato il risarcimento in via equitativa, fissandolo in 5.000 euro.
Il Comune di Arzignano e il Ministero dell’Interno sono stati quindi condannati a pagare la somma di 5.000 euro in solido, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo.
PressGiochi
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