20 Aprile 2024 - 09:20

Delega fiscale. Stop a normative locali contro il gioco; per il Governo il rapporto con le Regioni va improntato ad una ‘leale collaborazione’

“Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le misure comunali limitative dell’offerta di gioco difformi dalle disposizioni del presente articolo, entrate in vigore

25 Marzo 2015

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“Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le misure comunali limitative dell’offerta di gioco difformi dalle disposizioni del presente articolo, entrate in vigore anteriormente al predetto termine semestrale, nei riguardi dei punti di offerta di giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) ad e), che si sono conformati ai più elevati livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità”. L’art. 13 del decreto attuativo della delega fiscale – nell’ultima bozza in circolazione in queste ore – riaffermala la supremazia della gestione statale in materia di giochi pubblici mettendo fine alle numerose disposizioni adottate dagli enti locali per ridurre l’offerta di gioco con il dichiarato intendo di attuare una regolamentazione e una distribuzione della rete del gioco pubblico più armonica e sicura. Unica via per far valere le proprie disposizioni territoriali sarà quella di passare pela Conferenza Stato-Regioni.

La delega fiscale nella sua attuazione per il giochi riafferma che “L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa.

Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, – riporta la bozza – le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici. Per il Governo Renzi, la collaborazione con gli enti locali in materia dovrà essere improntata ad un apporto di ‘Leale collaborazione’. Si stabilisce infatti che saranno le Conferenze Stato-Regioni la sede prescelta per il confronto in relazione alle discipline in materia di giochi pubblici, diverse da quelle riservate alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, per quanto riguarda i loro contenuti e la loro qualità, appropriatezza e proporzionalità, nonché per il periodico monitoraggio della loro applicazione, efficacia ed efficienza.

Si istituisce, presso le Conferenze, un comitato tecnico permanente per l’analisi e la valutazione della normativa nazionale in materia di giochi pubblici, di dati e informazioni riguardanti la dinamica del settore dei giochi, nonché per l’elaborazione di proposte al Governo, previa deliberazione delle Conferenze.

Le potestà attribuzioni normative e amministrative dei Comuni in materia di gioco si esplicano, quale primaria forma di concorso nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché di salvaguardia degli interessi dei minori e di tutela della salute, in modo da assicurare il conseguimento dell’obiettivo del divieto assoluto e della scomparsa sul territorio di ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi statali, di competenza sia dell’Agenzia sia del Ministero dell’interno. A tal fine i Comuni, fermi i provvedimenti di loro diretta competenza, comunicano alla Agenzia e alle Questure ogni notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea a favorire l’Agenzia e il Ministero dell’interno, per quanto di rispettiva competenza, nella loro azione di contestazione degli illeciti e di applicazione delle relative sanzioni. Nei riguardi degli apparecchi da gioco l’esercizio delle attribuzioni normative e amministrative dei Comuni in materia di gioco si esplica nel rispetto dei seguenti principi di coordinamento nazionale:

  1. a) massima chiarezza ed univocità delle misure adottate e delle relative giustificazioni;
  2. b) conformità delle misure adottate ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità, efficienza e non discriminazione;
  3. c) esclusione di misure che si risolvono in forme di sostanziale espropriazione senza indennizzo di valori patrimoniali dei concessionari e dei soggetti che, anche per loro conto, operano sulla base dei titoli di legittimazione previsti dal presente decreto nell’ambito della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro;
  4. d) esclusione di misure che si risolvono in forme di sostanziale espulsione dal territorio comunale della locale articolazione della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro;
  5. e) esclusione di limitazioni di distanza ed orarie nei riguardi dei punti di offerta di gioco che si conformano ai livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro previsti dal presente decreto e dai relativi provvedimenti di attuazione, rispettandone costantemente gli standard quantitativi e qualitativi;
  6. f) esclusione di limitazioni in materia di arredo urbano tali da impedire totalmente la riconoscibilità dei punti di offerta di gioco;
  7. g) concentrazione e rafforzamento delle misure limitative ed espulsive nei confronti dei punti di offerta di gioco, e delle relative reti, non muniti dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto;
  8. h) inefficacia delle misure limitative vigenti a fronte dell’adeguamento dei punti di offerta di gioco della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro ai livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità previsti dal presente decreto e dai relativi provvedimenti di attuazione.

L’insieme delle eventuali limitazioni – si stabilisce nel testo – da parte dei Comuni, dell’offerta di gioco sono contestualmente sottoposte ad intesa in sede di Conferenza Stato-Città e, successivamente, sottoposte a valutazione della medesima Conferenza con cadenza annuale.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le misure comunali limitative dell’offerta di gioco difformi dalle disposizioni del presente articolo, entrate in vigore anteriormente al predetto termine semestrale, nei riguardi dei punti di offerta di giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) ad e), che si sono conformati ai più elevati livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità.

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