25 Aprile 2024 - 22:54

Decreto Sostegni ter: 2.300 imprenditori di sale giochi e sale bingo beneficeranno per 13 settimane della Cig scontata

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 di ieri 27 gennaio 2022 il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

28 Gennaio 2022

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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 di ieri 27 gennaio 2022 il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cosiddetto “Sostegni ter”).

 

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

 

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) e attività di intrattenimento e divertimento come le sale bingo (codici ateco 93.29.9) sono tra le attività a cui si applicheranno i sostegni previsti tra le Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

L’articolo 7 del decreto prevede che “I datori di lavoro dei settori di cui ai codici  ATECO  indicati nell’allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla  data  del 1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022,  sospendono  o  riducono l’attivita’ lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14  settembre 2015, n.  148,  sono  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione addizionale di cui agli  articoli  5  e  29,  comma  8,  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3  milioni  di  euro per l’anno 2022 e a 13 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:  a) per l’anno 2022 ai fini della compensazione degli  effetti  in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante  riduzione  per 120,4 milioni di euro del fondo di cui  all’articolo  1,  comma  120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;  b) per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 32”.

 

Come detto, si prevede l’esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, come sale giochi e sale bingo che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa.

 

Secondo la relazione tecnica ci saranno 2.300 imprenditori di sale giochi e sale bigno che beneficeranno per 13 settimane della Cig scontata.

 

La relazione tecnica, predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, relativa al mese di febbraio 2021 nell’ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.

La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.

L’onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023.

 

 

L’articolo 7, comma 2 dispone che agli oneri del 2022, pari a 84,3 milioni di euro, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 32.

 

PressGiochi

Fonte immagine: Foto HippoBingo Cesena