All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole: “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal
All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole: “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 1° gennaio 2021”.
Lo prevede il Decreto rilancio approvato in queste ore dal Governo Conte.
La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.
La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400mila euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio p.v. Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell’impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenziale in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull’efficacia della lotteria stessa.
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