29 Marzo 2024 - 06:46

Decreto fiscale. Il testo passa alla Camera con la proroga per i Gratta&Vinci

Il Senato della Repubblica ha trasmesso alla Camera il testo approvato con la fiducia in Aula del decreto fiscale che contiene la proroga senza gara della concessione delle lotterie istantanee

21 Novembre 2017

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Il Senato della Repubblica ha trasmesso alla Camera il testo approvato con la fiducia in Aula del decreto fiscale che contiene la proroga senza gara della concessione delle lotterie istantanee fisiche e online.

Nel testo trasmesso, il Dipartimento Bilancio ricorda che l’articolo 20, comma 1 (Prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee) autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. “gratta e vinci”).

In particolare, si stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione (nove anni), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l’anno 2017 e 750 milioni per l’anno 2018.

 

– L’articolo 21 citato in disciplina il rilascio di concessioni in materia di giochi. Il comma 3 dell’articolo 21 dispone che la selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo presente una serie di requisiti, tra cui la realizzazione di prestabilite entrate per l’erario, la garanzia di sicurezza dei consumatori e la capillarità di distribuzione sul territorio dei punti vendita del concessionario. In base al comma 4 dell’articolo 21 le concessioni, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. L’articolo 4, paragrafo, 1 dello schema di atto di convenzione conferma la durata della concessione stabilita dall’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Si ricorda che con convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.

 

 

All’articolo 20 del decreto si ricorda inoltre che a decorrere dal 2015 la legge di stabilità 2015 ha destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale 150 milioni ricavabili dalle disposizioni in materia di giochi introdotte dai commi 643-650 (comma 652); tali risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l’importo di 350 milioni.

 

PressGiochi