20 Aprile 2024 - 11:52

Decreto fiscale, il testo in Aula alla Camera. Tutte le misure sui giochi

Ha preso il via ieri nell’Aula di Montecitorio l’esame del Decreto Fiscale. Diverse le novità introdotte dagli emendamenti approvati nella fase di lavori in Commissione Finanze. Di seguito il testo

05 Dicembre 2019

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Ha preso il via ieri nell’Aula di Montecitorio l’esame del Decreto Fiscale. Diverse le novità introdotte dagli emendamenti approvati nella fase di lavori in Commissione Finanze.

Di seguito il testo degli articoli relativi ai giochi all’esame dell’Aula.

 

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 24.
(Proroga gare scommesse e Bingo)

  1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».
2. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».

Con modifica introdotta in sede referente, viene specificato in premessa che la proroga è disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all’infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento.

 

Articolo 25.
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi dodici mesi».

 

Articolo 26.
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

 

Articolo 27.
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

  1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
   a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
   b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   c) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   d) i concessionari del gioco del Bingo;
   e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
   f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
   g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
   h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
   i) i concessionari del gioco a distanza;
   l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
   m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
   n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
   o) gli allibratori;
   p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.

4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
   a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
   b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
   c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
   d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

 

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, viene ridefinito il perimetro dei soggetti inclusi nella c) del comma 3, disponendo che l’obbligo di iscrizione sia applicabile esclusivamente ai possessori (o detentori a qualsiasi titolo) dei predetti apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

 

Articolo 28.
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)

  1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

 

Articolo 29.
(Potenziamento dei controlli in materia di giochi)

  1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.
2. All’articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è abrogato.

 

 

Articolo 30.
(Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo».

 

 

Articolo 31.
(Omesso versamento dell’imposta unica)

  1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.

Nel corso dell’esame in Commissione è stato modificato il primo periodo del comma 1 espungendo dalle finalità della disposizione in esame il riferimento all’ordine pubblico.

 

Vi sono infine le modifiche apportate alla  lotteria dello scontrino:

 

Articolo 19 (Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless)

 

L’articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del decreto-legge n. 119 del 2018 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il comma 543, che prevedeva l’istituzione di una lotteria sperimentale da istituire nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, è stato abrogato dall’art. 18 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 540 – istitutivo della lotteria degli scontrini – chiarendo che i premi della lotteria, per l’intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento.

Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Si rammenta che dal 2012 il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011 ha introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, che è stato fissato – da ultimo – nel 12 per cento dall’articolo 6 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per alcuni giochi, tra cui le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e all’8 per cento per le vincite al lotto.

Il comma 1, lettera b) sostituisce il comma 542. Nel testo previgente la norma innalzava del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi alla lotteria scontrini, in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, rispetto al caso di transazioni effettuate mediante denaro contante.

Con la novella in esame, in luogo di elevare le probabilità di vincita, sono istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici. La lotteria è rivolta, secondo il comma 540, ai contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015).

L’istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandati al provvedimento di cui al comma 544. Quest’ultimo, come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018, rinvia a un provvedimento (non ancora emanato) del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l’istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi.

Per la copertura degli oneri si veda la scheda sull’art. 59, comma 3, concernente le disposizioni finanziarie.

 

Articolo 20 (Lotteria degli scontrini)

L’articolo 20, integralmente sostituito in sede referente, prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. L’istituzione della lotteria degli scontrini viene inoltre posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020.

L’articolo 20 del decreto legge in esame è stato integralmente sostituito in sede referente, eliminando le sanzioni previste dal testo vigente che vengono sostituite da un sistema di segnalazioni, ai sensi del quale il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente al momento dell’acquisto ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione effettuate ai sensi delle disposizioni contenute dal decreto legge n. 201 del 2011.

Si ricorda che l’articolo 20 nel testo vigente del decreto in esame, ha introdotto una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Il comma 2 prevede una moratoria alle predette sanzioni per i primi sei mesi di applicazione della lotteria. Esse non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica o mediante ricevuta, scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi (articolo 12, comma 1, della legge n. 413 del 1991 e D.P.R. n. 696 del 1996).

Il comma 1, lettera a), posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, intervenendo sui termini previsti dalla legge di bilancio 2017.

Viene inoltre previsto che i contribuenti, per partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto debbano comunicare all’esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini (comma 1, lettera b)).

Al riguardo, si segnala il provvedimento relativo alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini adottato dall’Agenzia delle entrate il 30 ottobre 2019.

Come anticipato, il comma 1, lettera c) prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.

Si ricorda che i commi da 540 a 544 della legge di bilancio 2017 (legge di bilancio 2017, successivamente modificata) hanno previsto l’istituzione dal 2020 di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L’articolo 19 del provvedimento in esame esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda relativa all’articolo 18 del decreto legge in esame.

Si rammenta che dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici, per effetto delle norme contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato nel tempo.

Dal 2020 scontrini e ricevute sono sostituiti da un documento commerciale, da emettere esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Tale obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre per gli altri operatori economici esso decorre dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo, si segnala la Guida allo scontrino elettronico pubblicata dall’Agenzia delle entrate.

 

 

 

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