25 Aprile 2024 - 08:12

Decreto fiscale 2020: ecco tutti gli emendamenti sui giochi

Presso la Commissione finanze della Camera sono stati pubblicati gli emendamenti presentati al decreto fiscale collegato alla Manovra finanziaria 2020. Di seguito tutte le proposte presentate in materia di giochi:

13 Novembre 2019

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Presso la Commissione finanze della Camera sono stati pubblicati gli emendamenti presentati al decreto fiscale collegato alla Manovra finanziaria 2020.

Di seguito tutte le proposte presentate in materia di giochi:

 

Art. 8-bis.
(Compensazione della perdita di gettito delle accise nella Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante compartecipazione della Regione medesima al gettito erariale sui giochi)

  1. Al fine di compensare la perdita di gettito delle accise sui carburanti e della relativa IVA nella Regione Friuli-Venezia Giulia, derivante dalla sua condizione di regione di confine, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 875-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2019 lo Stato riconosce alla Regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell’ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d’anno.»;

b) dopo il comma 875-quater aggiungere il seguente: «875-quater. 1. All’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 sono soppresse le parole: “delle entrate derivanti dai giochi”».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2020. Al relativo onere si provvede, pari a 15 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 01. Sandra Savino, Novelli.

 

ART. 24.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all’infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento,.
24. 1. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è raddoppiato per i giochi a base sportiva.

Conseguentemente, all’articolo 27, comma 3, lettera c), numero 3), sostituire le parole: lettere a), c), c-bis) e c-ter) con le seguenti: lettera c-bis), con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
24. 2. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
24. 3. D’Attis.

ART. 25.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
25. 1. Bellucci, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salva l’applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.».

1-ter. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6.1. Salva l’applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.».

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 25 è così sostituita: Disposizioni in materia di termini degli adempimenti.
25. 2. Trano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente, all’articolo 26, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 10 per cento.
25. 4. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. L’onere per la richiesta di nulla osta per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), è a carico dei concessionari.
25. 5. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Lombardo.

ART. 26.

  Sostituire l’articolo 26 con il seguente:

Art. 26.
(Revisione aggi ed aliquote)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 22 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 31 dicembre 2019.
2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l’anno 2020, pari al 6,9 per cento per l’anno 2021 e 6,9 per cento dall’anno 2022.
3. Il compenso dei ricevitori per la raccolta del gioco del lotto e del 10elotto è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l’anno 2020, pari al 6,9 per cento per l’anno 2021 e 6,9 per cento dall’anno 2022.
26. 1. Lotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze.
26. 4. Bellucci, Osnato, Bignami.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere.
26. 3. D’Attis.

ART. 27.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari inserire le seguenti: degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2) alla lettera c):

a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

b) al n. 2), dopo la parola: «proprietari» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
27. 1. Perantoni.

Al comma 3, lettera h) eliminare le seguenti parole: a quota fissa e;

Conseguentemente:

al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa;

al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste,.
27. 2. Vitiello, Ungaro.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.».
27. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta.
27. 7. D’Attis.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 5. Gemmato, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 6. Moretto, Del Barba, Ungaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 8. D’Attis.

ART. 29.

  Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Posti dirigenziali presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

  1. Ai fini dell’efficace attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge di conversione e della sollecita copertura delle vacanze di organico dei dirigenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede:

a) ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali per le quali, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono pendenti giudizi, risultano bandite da più di sette anni e non sono ancora state approvate definitivamente le graduatorie finali;

b) ad indire un concorso pubblico per un corrispondente numero di posti, secondo i requisiti di accesso e le modalità selettive previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, da concludersi con approvazione della relativa graduatoria concorsuale entro il 31 dicembre 2020.

2. Il concorso di cui al comma 1 è avviato con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi.
3. Al personale dipendente delle Agenzie fiscali, nella procedura concorsuale di cui al comma 1, è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.
4. È autorizzata l’assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
29. 01. Martinciglio, Trano.

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
29. 02. Silvestri, Massimo Enrico Baroni, D’Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano.

 

 

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