11 Dicembre 2024 - 19:12

Decreto Agosto: si attende oggi in Consiglio dei Ministri

L’ennesimo vertice politico di ieri dovrebbe aver sciolto gli ultimi nodi del dl Agosto, giunto ormai al fotofinish. Il pacchetto da 25 miliardi di euro dovrebbe approdare infatti oggi in

07 Agosto 2020

L’ennesimo vertice politico di ieri dovrebbe aver sciolto gli ultimi nodi del dl Agosto, giunto ormai al fotofinish. Il pacchetto da 25 miliardi di euro dovrebbe approdare infatti oggi in Consiglio dei ministri e trovare la sua forma definitiva.

Il provvedimento che PressGiochi ha anticipato nella sua bozza in anteprima, contiene anche norme relative ai comma 7 e al blocco dei siti di gioco online.

Per i giochi senza vincita in denaro, l’articolo 81 prevede:

‘Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro’ prevede:

  1. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 7-bis, dopo le parole “le sue regole fondamentali” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.”
  1. il comma 7-ter è così sostituito: “7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”;
  1. al comma 7-quater dopo le parole “per l’acquisizione di premi” sono aggiunte le parole “di modico valore”; 4. il comma 7-quinquies è abrogato.

 

Per quanto riguarda il gioco online, si conferiscono nuovi poteri ad ADM.

Nello specifico, “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. L’ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.

I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposite determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L’inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l’irrogazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica.

Decorsi 15 giorni dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi. 3.

Dall’entrata in vigore della presente norma sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

 

PressGiochi