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Decreto Agosto: nuovi fondi al comune di Campione dopo la chiusura del Casinò

L’articolo 56 del Decreto Agosto interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al

25 Agosto 2020

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L’articolo 56 del Decreto Agosto interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

La disposizione, commenta oggi il Servizio Studi del Parlamento, integra l’articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, prevedendo che, ferma restando la dotazione del Fondo a tal fine istituito (5,5 milioni di euro per il 2019), i debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019, sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione, disciplinata dall’articolo 258 del decreto legislativo n.267 del 2000.

 

I commi da 2-decies a 2-quaterdecies dell’articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, hanno previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni, viene riservata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario221 entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da emanare entro il 28 dicembre 2019).

 

Benché formulata in termini generali e astratti, la disposizione riguarda unicamente il comune di Campione d’Italia, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica.

Il previsto decreto di riparto, adottato il 31 marzo 2020, è stato pertanto finalizzato unicamente ad individuare le somme da assegnare al Commissario straordinario di liquidazione (nella misura di 3 milioni) per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di 2,5 milioni).

 

Il Casinò – Si ricorda che con il Decreto crescita e, prima ancora, con il D.L. n. 119/2018 (articolo 25-octies) e con la legge di bilancio per il 2019, il legislatore è intervenuto per dare sostegno finanziario al comune di Campione d’Italia, a seguito della situazione di grave squilibrio finanziario dell’ente conseguente al fallimento della Casa da gioco.

Il comune di Campione d’Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del comune. Secondo la normativa vigente (di cui all’articolo 10-bis del D.L. n. 174/2012), la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia è affidata ad una società per azioni – la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.A., costituita in data 31 luglio 2014 – soggetta a certificazione di bilancio, il cui socio unico è il Comune di Campione d’Italia; la stessa società è sottoposta al controllo dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, attraverso la nomina di 2 rappresentanti nel collegio sindacale. A valere sui proventi annuali della casa da gioco – al netto del prelievo fiscale – viene quantificato il contributo finalizzato al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia. A seguito del ridimensionamento degli introiti della casa da gioco e del conseguente squilibrio finanziario del comune, con l’articolo 1, comma 763, della legge n. 208/2015 è stato attribuito al comune di Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016 e, successivamente, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell’art. 1 della legge n. 232/2016), con il D.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1379), con dotazione nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune.

Più di recente, con il cd. D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019, articolo 38, comma 2- quinquies) è stato corrisposto al comune di Campione d’Italia un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune, finalizzato a riportare in equilibrio di bilancio del comune di Campione d’Italia, che, a seguito del fallimento e della conseguente chiusura della casa da gioco non è più nelle condizioni di erogare i servizi pubblici essenziali e di pagare dipendenti e fornitori a causa delle mancate entrate in precedenza garantite dalla Casa da gioco stessa. Inoltre, per il rilancio di Campione d’Italia, si ricorda quanto disposto dall’art. 25-octies del D.L. n. 119/2018, come modificato dal comma 570 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), che ha previsto:

 la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia, in particolare anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni223 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Il Commissario è chiamato a predisporre, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare, anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia, al fine di superare la crisi sociale e occupazione del territorio, soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altri emolumenti;

 numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d’Italia, cui sono state concesse specifiche agevolazioni (in particolare, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP).

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