14 Luglio 2026 - 23:09

DDL riforma del calcio assegnato alla Commissione Cultura del Senato: previsto prelievo del 2% dalle scommesse sportive per FIGC

Il disegno di legge d’iniziativa del senatore Marcheschi recante “Disposizioni in materia di sistema calcistico italiano” è stato assegnato in sede redigente alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale,

03 Luglio 2026

Il disegno di legge d’iniziativa del senatore Marcheschi recante “Disposizioni in materia di sistema calcistico italiano” è stato assegnato in sede redigente alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) del Senato.

Sarà poi richiesto anche il parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali.

Il DDL prevede che chi trae profitto dallo spettacolo sportivo contribuisca alla protezione della sua integrità: è un atto di giustizia economica; che si concretizzerà attraverso il recupero di una quota sui giochi sportivi (cosiddetta «ex quota schedina totocalcio»). Il contributo del 2% sulla raccolta scommesse in favore della Federazione italiana giuoco calcio costituirà risorse certe per i vivai e, per la prima volta in una misura così massiccia (30%), anche per il contrasto sociale alla ludopatia.

Art. 19

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’attuazione e sugli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge, con particolare riferimento a:

a)l’impiego delle risorse individuate secondo i parametri di valorizzazione e sostenibilità;

b)l’incremento dei minuti giocati da calciatori Under23 formati in Italia nei campionati professionistici;

c)il miglioramento degli indicatori di equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche;

d)il numero e l’ammontare degli interventi del Fondo di garanzia per le operazioni di mercato calcistico;

e)l’utilizzo delle risorse derivanti dal contributo sulle scommesse sportive;

f)l’applicazione delle riduzioni contributive e fiscali per i giovani lavoratori sportivi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì indicazioni sulle eventuali misure correttive da adottare per il miglioramento dell’efficacia delle disposizioni della presente legge.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in 245 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante le seguenti modalità:

a)le risorse destinate al Fondo di cui all’articolo 3, derivanti dalla quota del 10per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AGCOM, stimate in 1,5 milioni di euro annui, sono riassegnate annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite alla FIGC;

b)all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, relativo all’istituzione del contributo del 2 per cento sulla raccolta delle scommesse calcistiche, pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) sulle scommesse sportive a quota fissa su eventi calcistici, assicurando l’invarianza del gettito complessivo per il bilancio dello Stato;

c)all’onere derivante dall’articolo 5, relativo alle agevolazioni fiscali, contributive e assicurative per i calciatori professionisti valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede:

1) quanto a 6,5 milioni di euro annui, mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi INAIL per i lavoratori sportivi subordinati nei settori professionistici, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo 5;

2) quanto a 2,5 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate derivanti dai contributi di funzionamento e dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Commissione;

3) quanto a 6 milioni di euro annui,mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n.307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione della presente legge.

 

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