Il testo del ddl recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» è stato assegnato ieri in prima lettura alla Commissione
Il testo del ddl recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» è stato assegnato ieri in prima lettura alla Commissione Finanze (VI) della Camera per l’esame in sede referente. L’esame, inizialmente calendarizzato per la seduta di oggi, mercoledì 21 maggio, risulta ora in corso di valutazione. Il provvedimento sarà inoltre esaminato in sede consultiva anche dalle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Attività produttive e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il disegno di legge in esame – si legge nella Relazione Tecnica e degli Aspetti Normativi del Disegno di Legge – proroga al 31 dicembre 2025 il termine per l’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023), consentendo un coordinamento più organico e completo degli interventi. La proroga non comporta effetti finanziari.
Viene inoltre prevista l’estensione delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa (come la transazione fiscale e gli accordi sui debiti tributari) anche ai tributi regionali, e non solo a quelli locali. Anche in questo caso, non sono previsti effetti finanziari immediati, rinviando ogni valutazione all’attuazione concreta tramite decreto delegato.
Un altro punto rilevante è la delega al Governo per riformare l’ordinamento della magistratura tributaria, da uniformare — per quanto compatibile — a quello della magistratura ordinaria. L’intervento è in linea con quanto già avviato con la legge n. 130/2022 e coerente con gli impegni assunti nel PNRR.
La relazione tecnica sottolinea la compatibilità delle norme con la Costituzione, con i vincoli dell’Unione Europea e con le competenze regionali e locali. Non sono presenti criticità rispetto ai principi di sussidiarietà, né sono state riscontrate sovrapposizioni con altri progetti di legge in discussione.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato l’assenza di una base normativa per includere i tributi locali nelle procedure di composizione della crisi d’impresa. Questo intervento legislativo mira a colmare tale lacuna. Riguardo alla riforma della giustizia tributaria, la Corte Costituzionale ha recentemente confermato la legittimità del nuovo sistema introdotto, giudicandolo coerente con le finalità del PNRR e rispettoso dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura tributaria.
“Il presente disegno di legge – ha spiegato il Ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti – è volto ad apportare alcune modificazioni alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
Con la modifica prevista dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si intende prorogare al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma dell’ordinamento tributario. Conseguentemente, al numero 2) della medesima lettera a), si prevede che le disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della citata legge n. 111 del 2023 potranno essere adottate entro ventiquattro mesi decorrenti dal
medesimo termine del 31 dicembre 2025.
Le suddette proroghe si rendono necessarie al fine di consentire al Governo la compiuta e organica definizione della riforma fiscale, in considerazione della complessità e dell’estensione degli interventi previsti. La previsione del termine del 31 dicembre 2025, inoltre, si colloca in piena coerenza con quanto previsto dalla legge 8 agosto 2024, n. 122, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’attuazione, da parte del Governo, della delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario.
L’intervento effettuato alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge è diretto a prevedere la possibilità di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina della transazione fiscale prevista dagli articoli 63 e 88 del codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché quella degli accordi sui debiti tributari ai sensi degli articoli 23 e 64-bis del citato codice e le disposizioni degli articoli 245, in materia di concordato nella liquidazione giudiziale, e 284-bis del medesimo codice, in relazione alla procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo. In tal modo viene superata la limitazione contenuta nell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 5), della legge di delega, il quale prevede la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi solo per i tributi locali ed esclusivamente nell’ambito della composizione negoziata.
La modifica di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 è volta, invece, ad introdurre nell’articolo 19 della legge di delega un ulteriore principio e criterio direttivo per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario, da esercitare comunque entro il 31 dicembre 2025. Si tratta, in particolare, del principio che demanda al legislatore delegato la disciplina dell’assetto ordinamentale e del ruolo dei magistrati tributari, da uniformare, per quanto compatibili, a quello dei magistrati ordinari.
In tal senso i princìpi e criteri direttivi che dovranno guidare l’esercizio della delega vengono a essere mutuati dai princìpi fondamentali regolatori del regime giuridico che definisce lo status giuridico dei magistrati ordinari. L’ampliamento della delega risponde, dunque, all’esigenza di portare a compimento la riforma avviata con la legge 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto un ruolo autonomo e professionale di magistrati tributari, senza disciplinarne l’assetto ordinamentale e rinviando alle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari, in quanto compatibili, unicamente per quanto attiene al trattamento economico.
In particolare, il nuovo principio di delega ha ad oggetto l’applicazione del regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla magistratura tributaria di nuova costituzione, comprendendovi, tra l’altro, l’estensione della disciplina relativa ai trasferimenti, alle ferie e all’istituto del collocamento fuori ruolo. In tal modo si consente,
analogamente a quanto previsto per i magistrati ordinari, anche l’introduzione di specifiche disposizioni relative all’aspettativa, alle fattispecie riguardanti l’eleggibilità e il ricollocamento in ruolo nei casi di elezione a cariche politiche o amministrative ovvero di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale nonché al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.
Il principio direttivo affida al legislatore delegato anche l’individuazione delle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, da uniformare a quelle previste per la magistratura ordinaria, ferme restando le competenze relative dell’avvio del procedimento disciplinare, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
La necessità di colmare il vuoto normativo concernente lo status giuridico dei nuovi magistrati togati assume una rilevanza oggettiva, atteso che il legislatore ha previsto l’immissione in servizio di 576 magistrati tributari entro il 2029, di cui 22 sono già in servizio dal 1° febbraio 2024 a seguito di specifica procedura di interpello per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria, a cui si aggiungeranno nei primi mesi del 2026 altri 146 magistrati vincitori della prima procedura concorsuale.
La previsione di una disciplina specifica dello status dei magistrati tributari risponde anche all’esigenza di dirimere criticità interpretative sorte sull’applicazione alla magistratura tributaria di alcuni istituti esistenti nella disciplina ordinamentale delle altre giurisdizioni, che stanno generando numerosi contenziosi”.