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Ddl Buona scuola. Pd compatto con nuove richieste ai giochi; ma intento la Comm. Costituzionale mette in dubbio la Riforma

Al Disegno di legge per la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione all’esame in sede referente della Commissione Istruzione del Senato sono arrivati ben 2000 emendamenti, di cui

10 Giugno 2015

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Al Disegno di legge per la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione all’esame in sede referente della Commissione Istruzione del Senato sono arrivati ben 2000 emendamenti, di cui oltre una settantina diretti a reperire risorse dal settore dei giochi, tramite l’aumento della tassa della fortuna sugli apparecchi Vlt.

Nonostante il primo stop di ieri alla riforma della scuola a causa del voto della commissione Affari costituzionali chiamata a dare il voto sulla costituzionalità della legge, dando parere negativo, il Governo fa sapere che i lavori vanno avanti. Nel frattempo la Commissione Bilancio rinvia il proprio parere e fa slittare la votazione degli emendamenti.

Tra le proposte, il Pd in particolare ha caldeggiato l’ipotesi di aumentare il prelievo sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete.

 

Seguono le proposte emendative:

 

I senatori Ruta, Ricchiuti e Sposetti del Pd propongono di applicare una tassa sulla fortuna sulle videolotterie del 10% per rendere obbligatoria l’istruzione per dodici anni dal 2016 per “consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. “Alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software,e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l’omologazione e procedere all’installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

 

Ruta, Ricchiuti e Sposetti del Pd propongono inoltre di introdurre l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e nel triennio degli istituti tecnici e professionali attraverso le risorse derivanti applicando un prelievo pari al 4 per cento alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per un totale di 200 milioni l’anno.

 

I senatori del Pd DALLA ZUANNA, DE BIASI, DI BIAGIO, DIRINDIN, ROMANO hanno proposto interventi per la “prevenzione e contrasto di ogni forma di dipendenza, con particolare riferimento ad alcol, tabacco, droghe, gioco d’azzardo internet, alimentazione e shopping compulsivi, coinvolgendo l’intera comunità scolastica degli alunni, dei docenti e dei genitori e attraverso l’interazione con le amministrazioni locali e socio-sanitarie, possibilmente in raccordo con i docenti distaccati nelle comunità terapeutiche”.

 

MARCUCCI, DI GIORGI, MARTINI, GINETTI del PD hanno chiesto per la statalizzazione degli istituti musicali pareggiati di reperire risorse “mediante l’applicazione di un prelievo pari all’1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;”.

 

Il senatore Saggese (PD), per l’istituzione di ulteriori posti di sostegno, ha proposto di coprire gli oneri, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

 

Prelievo sulle vincite delle Vlt al 10% anche per LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER del PD per finanziare un Piano straordinario di assunzioni. Risorse necessarie per fare in modo che a “A partire dall’anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

 

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, hanno chiesto che “Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 450 milioni all’anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La senatrice Pamela Orrù del PD ha proposto che “alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all’1 per cento”. “Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario”.

 

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO di Forza italia hanno chiesto che “Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di’Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata i vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compensò per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore, della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che verifica l’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

 

 

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