16 Gennaio 2026 - 17:30

Dallo zelo al delirio. Di Generoso Bloise

Capita, purtroppo non più così di rado, di dover dire “pensavo di averle viste tutte…”.

15 Dicembre 2025

È una frase che non si vorrebbe mai usare, ma pare che il settore degli apparecchi viva in un perenne stato di eccezione, e questa volta, anche a chi si interessa a questo settore da ormai un quarto di secolo, questa frase sfugge di bocca. Questa volta anche con un po’ di indignazione.

In un locale di tipo generalista, – scrive l’avv. Generoso Bloise nella recente edizione di PressGiochi MAG – che ospita apparecchi dal 2004, con bar e ristorante, funzionari ADM operano un normale controllo, l’ennesimo di questo anno, a situazione concreta identica rispetto alla quale l’esercente ricorda di non aver mai ricevuto contestazioni, appunto, negli ultimi 20 anni.

Ma questa volta i funzionari contestano che la istallazione delle AWP è da considerare in violazione dell’art. 5, comma 2, del Decreto Direttoriale n. 30011/2011, il cosiddetto decreto sul contingentamento.

Gli apparecchi sono infatti installati in una stanza attigua all’attività di somministrazione, attiguo anche al bar, ma dalla quale è possibile accedere anche tramite una porta di ingresso indipendente, sempre aperta e posta a fianco dell’entrata principale del locale.

A giudizio degli accertatori questa situazione violerebbe la norma che prescrive che “In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati…”, in quanto in questo modo, si viene a creare un accesso secondario che, invece di fungere da uscita di emergenza, conduce ad un’area di gioco non presidiata nella quale si corre il rischio che possano accedere anche i minori senza che lo impedisca. Fino qui la cosa è singolare.

Gli accertatori poi diffidano il gestore perché sposti gli apparecchi in un punto del locale controllabile in modo costante dall’esercente o li rimuova, minacciando in mancanza la contestazione di cui all’art. 17-bis del Tulps. Ogni limite è ormai superato. Non si può non parlarne.

È evidente che, oltre a non aver ben riflettuto sulla norma, gli accertatori, dai quali è obbligo pretendere maggiore attenzione essendo funzionari dell’Agenzia, non hanno valutato le implicazioni dell’ardita interpretazione della norma da essi proposta: un potenziale colpo letale alla raccolta di gioco mediante apparecchi, dovendosi per questa via, ovvero pretendere un controllo continuo diretto e di persona da parte del titolare della licenza sull’accesso ai locali in cui si trovano gli apparecchi, e non solo alla partecipazione al gioco, estendendo la regola vigente per i locali specializzati sul divieto di accesso ai minori nel locale, anche ai locali generalisti.

Allora non possiamo dare tutto per scontato e dobbiamo fermarci a capire.

Se il locale non è una sala giochi o sala dedicata ovvero una sala VLT o di scommesse, cioè non rientra in alcuna ipotesi per la quale la normativa preveda l’obbligo di un presidio dell’ingresso finalizzato a var valere un divieto di accesso ai minori al locale, perché tanto è preteso dagli accertatori.

Quotidianamente si assiste, ormai da tempo, a tentativi di funzionari pubblici di forzare l’interpretazione di testi normativi esistenti (bisogna non sono mancati casi di richiami a norme inesistenti) per rifiutare licenze per l’installazione di apparecchi o impedirne la permanenza, o anche solo semplicemente arrecare danno alle attività che ospitano apparecchi.

Fono a quando “l’attacco” proviene di funzionari di altre amministrazioni, pur non condividendo e contestando, si è portati a lasciare correre; ma questa volta le considerazioni sono necessarie, sia in punto di diritto che di opportunità.

In punto di diritto il giudizio degli accertatori secondo i quali senza il presidio all’accesso non possa essere garantito il controllo di chi partecipa al gioco è davvero incomprensibile.

La previsione del Decreto va inserita nel suo contesto: nel determinare l’ambito nel quale è consentita l’installazione degli apparecchi la norma richiama alla necessità di rispettare i limiti imposti dalla licenza, ovvero che sia garantito il rispetto dei locali autorizzati, senza installare gli apparecchi in locali non autorizzati (all’esterno dei locali o al di fuori degli spazi autorizzati).

Trattandosi di requisiti dell’esercizio commerciale e non di comportamenti dell’esercente, questi non possono che essere elementi oggettivi che devono sussistere all’atto della installazione, non si può immaginare che siano da verificare in seguito, in base al comportamento dell’esercente, altrimenti si perverrebbe all’assurdo che il requisito possa essere rispettato o meno a seconda del comportamento del titolare della licenza; sebbene sia evidente che limitare l’accesso ad un unico ingresso non è garanzia del rispetto, ad esempio del divieto di partecipazione dal gioco da parte dei minori; ed ancora, è evidente che se l’esercente non controlla c’è il rischio che i minori prendano parte al gioco a prescindere dalla circostanza che l’ingresso sia unico e presidiato.

Pur nella sua singolare formulazione la norma va riferita piuttosto ad un requisito specifico di ogni locale da autorizzare, un carattere oggettivo: la sorvegliabilità, requisito oggettivo che non è posto a presidio del controllo dell’esercente sui giochi e i giocatori, ma piuttosto del controllo degli agenti di polizia sui locali e chi vi accede.

La “sorvegliabilità” dei locali è prevista dal regolamento di esecuzione RD 635/40 all’articolo 153 “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate” e si riferisce alla capacità delle forze dell’ordine di sorvegliare, dall’esterno, le vie di accesso e uscita e il movimento di persone e cose all’interno, per consentire un accesso immediato in caso di ispezioni di polizia.

In estrema sintesi la norma del contingentamento impone di rispettare i locali autorizzati e non inserisce divieti impliciti o comportamenti del titolare della licenza (secondo interpretazioni e valutazioni soggettive dovute alla personale sensibilità dei singoli accertatori), ma semplicemente richiama al rispetto dei limiti dell’autorizzazione.

La regola quindi non è violata e la interpretazione che viene proposta dagli accertatori è erronea e, come spiegata, pericolosa.

Non possiamo infine che censurare anche il riferimento alla diffida a ricollocare gli apparecchi, rivolto al gestore, a mente dell’art. 17-bis del Tulps.

La norma del Testo Unico di Pubblica Sicurezza si rivolge ai titolari delle licenze di pubblico esercizio, quindi non al gestore, al quale viene chiesto un comportamento al quale non è legittimato e peraltro verso anche illecito in quanto il comune ha autorizzato l’installazione degli apparecchi in quel punto, se il gestore aderisse alla diffida compirebbe una violazione.

Ma, se ciò non fosse già abbastanza, si deve osservare che la norma invocata per diffidare il gestore, non sarebbe applicabile neanche se il destinatario della diffida fosse l’esercente.

Infatti la norma generale stabilisce l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 17-bis del Tulps in caso di non ottemperanza all’invito a rispettare i limiti imposti dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, ma  per questo caso, trattandosi di una prescrizione portata solo dal Decreto di contingentamento, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non vi sono dubbi circa il fatto che l’autorità che detta la disposizione non è una articolazione del Ministero dell’Interno e quindi non è “Autorità di Pubblica Sicurezza”, salvo pericolose fughe in avanti o veri e propri episodi di…. delirio di onnipotenza.

 

PressGiochi MAG

Fonte immagine: AIGEN

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