Oggi, 14 luglio è entrato ufficialmente in vigore il decreto Dignità, primo atto normativo di peso del governo Lega-M5s pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno precedente. Dopo le ultime correzioni e i “puntini sulle i” fatti mettere dalla Ragioneria dello Stato, che ha svelato per altro un effetto di crescita delle persone che rischiano di restare a casa con la stretta sui contratti a termine, le modifiche di fatto al Jobs act targato Renzi-Poletti entrano in vigore, in attesa delle possibili modifiche durante l’iter parlamentare di conversione in legge.
Ma soprattutto: Stop alla pubblicità e alla sponsorizzazioni per il gioco d’azzardo. Per come è confezionato oggi il decreto, non vedremo più gli spot sul lotto, sulle scommesse sportive, i gratta e vince, le slot o i giochi e casinò online e via dicendo: un modo per far sì che si diffondano il meno possibile le ludopatie, a detta del M5S.
Per le casse dello Stato si stima un ammanco totale che va dai 147 milioni del 2019 ai 198 degli anni successivi.
Per coprire (in abbondanza) queste necessità, si prevede un aumento del prelievo erariale sulle slot: lo 0,25% dal prossimo settembre, uno 0,25% aggiuntivo dal prossimo maggio. Alla fine, il Prew sarà al 19,5% per le Awp (le new slot) e al 6,5% per le videolotteries.
Pesanti le critiche dell’opposizione. Da Forza Italia, Silvio Berlusconi che ha dichiarato: “Ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori”. “Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato. Quindi di tutto l’Italia avrebbe bisogno meno che di politiche veterocomuniste, pauperiste, giustizialiste, illiberali, che già stanno dando effetti preoccupanti”.
Al Pd, Paolo Gentiloni ha definito il decreto fatto di tanta propaganda e poca dignità affermando “Migliaia di lavoratori a termine passeranno da precari a disoccupati. E la chiamano dignità”. Stesso punto di vista del segretario del PD Maurizio Martina: “80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo”.
Anche Lorenzo Cesa dell’Udc è intervenuto nel dibattito affermando: “Siamo al Paradosso. La stessa relazione tecnica del decreto dignità ad ammettere che 80mila contratti rischiano di diventare fumo”.
Ecco il testo dell’art. 9 recante Misure per il contrasto della ludopatia:
Art. 9
Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse
- Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu’ efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanzadelle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
- L’Autorita’ competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e’ l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
- La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata, ispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.
PressGiochi