Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato da una società di giochi contro l’ordinanza con cui il Comune di Curno ha introdotto restrizioni
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato da una società di giochi contro l’ordinanza con cui il Comune di Curno ha introdotto restrizioni agli orari di funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.
La vicenda nasce dall’ordinanza sindacale n. 11 dell’8 febbraio 2024, con la quale il Comune bergamasco ha stabilito che le sale giochi autorizzate e gli apparecchi da gioco installati in bar, tabaccherie e altri esercizi possano funzionare esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 23, tutti i giorni dell’anno. La misura introduce quindi una sospensione obbligatoria di dieci ore consecutive durante la notte.
La società ricorrente, che gestisce apparecchi da gioco in diverse sale sul territorio nazionale e anche a Curno, ha contestato il provvedimento sostenendo che fosse stato adottato senza un’adeguata istruttoria e in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo la società, il Comune non avrebbe dimostrato l’effettiva utilità della limitazione oraria nel contrasto alla ludopatia e avrebbe utilizzato dati statistici non sufficientemente riferiti alla realtà locale. Inoltre, la riduzione degli orari sarebbe stata in contrasto con l’Intesa raggiunta nel 2017 in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, che prevedeva la possibilità di limitazioni fino a sei ore giornaliere.
Il TAR ha però respinto integralmente queste argomentazioni. I giudici hanno anzitutto ribadito che il sindaco, sulla base dell’articolo 50 del Testo unico degli enti locali, può intervenire sugli orari degli esercizi pubblici anche per finalità di prevenzione e contrasto del gioco patologico. Secondo il collegio, tale potere è ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e trova fondamento nella necessità di tutelare la salute pubblica e le categorie maggiormente vulnerabili.
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato all’istruttoria svolta dal Comune. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione abbia adeguatamente motivato la propria decisione attraverso dati relativi sia alla provincia di Bergamo sia al territorio comunale. Tra gli elementi valorizzati figurano l’aumento della raccolta di gioco dopo il periodo pandemico, il numero di apparecchi presenti sul territorio e le informazioni provenienti dai servizi per le dipendenze.
Nella sentenza viene evidenziato che a Curno risultano presenti dieci esercizi con apparecchi da gioco e che la raccolta pro capite per cittadino maggiorenne raggiunge valori nettamente superiori alle medie regionale e nazionale.
Secondo il collegio, l’Intesa del 2017 non ha carattere vincolante poiché non è mai stata recepita con il previsto decreto ministeriale. Di conseguenza, non può costituire un parametro di legittimità dell’ordinanza comunale. Peraltro, il Comune aveva comunque trasmesso preventivamente una bozza del provvedimento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza ricevere osservazioni.
Ampio spazio è stato dedicato anche alla valutazione della proporzionalità della misura. Il Tribunale ha osservato che l’ordinanza non vieta l’attività di gioco, ma ne limita l’esercizio a una fascia giornaliera di quattordici ore consecutive, consentendo comunque l’utilizzo di slot e VLT fino alle 23. Secondo i giudici, il Comune ha quindi realizzato un ragionevole bilanciamento tra la libertà economica degli operatori e l’interesse pubblico alla tutela della salute.
La sentenza sottolinea inoltre come la fascia notturna sia tradizionalmente considerata quella più esposta alla frequentazione da parte di giocatori compulsivi e soggetti vulnerabili. Proprio per questo motivo, la limitazione degli orari viene ritenuta uno strumento idoneo, pur non risolutivo, per ridurre il rischio di comportamenti patologici.
Un ulteriore punto affrontato riguarda il presunto trattamento discriminatorio rispetto al gioco online e al gioco illegale. Anche sotto questo profilo il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ricordato che i Comuni non dispongono di competenze per intervenire sul gioco a distanza e che tale circostanza non può impedire loro di esercitare i poteri riconosciuti dalla legge sulle attività presenti fisicamente sul territorio. Allo stesso modo, il rischio che alcuni giocatori si spostino verso Comuni limitrofi non è stato considerato sufficiente per invalidare il provvedimento.
PressGiochi






