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CTD. Gli atti del condono: i due disciplinari. Di Stefano Sbordoni

In adempimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190/14 (Legge di Stabilità 2105) che prevede la predisposizione da parte di ADM del disciplinare di

20 Gennaio 2015

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In adempimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190/14 (Legge di Stabilità 2105) che prevede la predisposizione da parte di ADM del disciplinare di raccolta delle scommesse recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelli sottoscritti dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione, sono stati pubblicati in data 15 gennaio 2015 due diversi DISCIPLINARI DI CONCESSIONE per i soggetti che intenderanno procedere con l’emersione dal nero (CTD) e potranno ottenere la tanto desiderata licenza ex art. 88 TULPS.

Due le categorie dei soggetti che potranno aderire al condono:

1) coloro che presenteranno la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015.  Per questi soggetti è consentita la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario prescelto, titolare di concessione su base terrestre – concessioni c.d.  bersani, giorgetti e monti – rilasciata da ADM. Ecco che compare la figura del gestore, che viene contrattualizzato direttamente da parte dell’Amministrazione. La figura del gestore viene definita al nomenclatore unico delle definizioni di cui all’Allegato 1 “SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE, MEDIANTE CONCESSIONARIO DI STATO, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190”, approvato con decreto pubblicato lo scorso 15 gennaio, laddove si legge che il  “gestore della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato (brevemente Gestore) indica il soggetto, verificato da ADM in base alla documentazione presentata nella domanda di regolarizzazione di cui alle premesse del disciplinare, che stipula il disciplinare di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

2)  coloro che presentano la dichiarazione, di cui al modulo pubblicato in data 5 dicembre u.s., e scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse. Questi soggetti potranno raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell’Agenzia, anche quelle che essi intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale. I soggetti che procederanno con la compilazione del punto B della dichiarazione pubblicata in data 5 gennaio 2015, vengono definiti al nomenclatore dell’Allegato 2 (“SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190”), dove con il  “titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica (brevemente Titolare)” viene indicato come “il soggetto, verificato da ADM in base alla documentazione presentata nella domanda di regolarizzazione di cui alle premesse del disciplinare, che stipula il disciplinare di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”.  Quindi questi soggetti diverranno dei veri e propri concessionari.

Questo è confermato dall’Allegato 2, un vero schema di convenzione che si ispira al modello c.d. Monti. All’art. 3 del provvedimento d’approvazione dei disciplinari di concessioni, rubricato “Disposizioni per l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale” sono individuate le modalità dell’annotazione delle scommesse dei soggetti condonanti nelle more del collegamento al totalizzatore nazionale.

Detto articolo prevede che: “1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e che, per la raccolta delle scommesse, si avvalgono di sistemi informatici non collegati con il totalizzatore nazionale, sono tenuti, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione” dal 31 gennaio 2015 “e fino al momento del loro effettivo collegamento a detto totalizzatore”, verosimilmente dopo il 28 febbraio 2015, “a comunicare al concessionario di Stato prescelto per il collegamento ovvero al fornitore del servizio di connettività, per il successivo riversamento ai sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse. 2. I soggetti che, per la raccolta delle scommesse, non si avvalgono di sistemi informatici sono tenuti a registrare, anche mediante memorizzazione su supporto informatico, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse. 3. I dati relativi alle operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono: la disciplina e la manifestazione oggetto della scommessa; la descrizione e il numero dell’avvenimento oggetto della scommessa; il luogo, il giorno e l’orario dell’avvenimento; la tipologia della scommessa; l’esito pronosticato; la posta accettata; l’importo da pagare in caso di vincita; la data e l’ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo”.

Il citato articolo quindi individua gli aspetti tecnici della transizione, quando questi soggetti in fase di regolarizzazione  potranno già operare, quindi commercializzare i propri prodotti, ma senza avere ancora il collegamento con il totalizzatore nazionale.

La prima scadenza sarà il 31 gennaio quando i soggetti dovranno scegliere tra l’opzione A e B, e procedere con il versamento mediante F24 della somma pari ad euro 10.000,00.  Prima di questa scadenza è attesa la decisione della Corte di Giustizia sul bando c.d. Monti – prevista per il 22 gennaio p.v. -, e c’è chi ritiene a ragione che questa pronuncia potrebbe influenzare l’esito del condono. Ma è inutile fare previsioni, in quanto negli ultimi anni la Corte di Giustizia UE ci ha abituato a pronunzie sibilline.

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