29 Marzo 2024 - 10:10

Crisi settore scommesse e guerra ai bookmakers.com

In seguito al lockdown del CORONAVIRUS e al paventato prelievo dello 0,3% sulle scommesse per finanziare lo Sport, la maggior parte delle associazioni di gestori, insieme ad altre nascenti associazioni

12 Maggio 2020

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In seguito al lockdown del CORONAVIRUS e al paventato prelievo dello 0,3% sulle scommesse per finanziare lo Sport, la maggior parte delle associazioni di gestori, insieme ad altre nascenti associazioni nei social, stanno manifestando in molteplici modi, con email al governo e a vari parlamentari, accensione simultanea degli allarmi alle ore 18 di Sabato 9 Maggio, testimonianze della serie “A testa alta” ai vari giornali on line del settore, videoconferenze organizzate da testate giornalistiche, discussioni in gruppi facebook dedicati, etc.

Una grande attività che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, tramite anche la stampa nazionale ed alcune TV. 

 

A nostro parere, questa è un’occasione irripetibile per informare l’opinione pubblica e in particolare gli scommettitori dei NUOVI RISCHI CONCRETI per chi gioca nei bookmakers senza concessione ADM, ovvero dello stato italiano. Fino all’anno scorso i rischi sono stati sottovalutati soprattutto perché non esistevano i controlli sulle TRANSAZIONI FINANZIARIE sui conti correnti, carte di credito, PostePay, bonifici, etc. previste dall’ultima finanziaria, e quindi pochissime persone ne erano informate.

Invece i rischi ci sono e sono CONCRETI e PERICOLOSI, sia dal punto di vista penale e sia dal punto di vista STANGATA FISCALE per evasione IRPEF, secondo le leggi attualmente in vigore.

 

RISCHI STANGATA FISCALE PER EVASIONE IRPEF

Tutte le vincite conseguite, senza tassazione alla fonte dallo Stato Italiano, si devono dichiarare ai fini IRPEF e senza poter detrarre le scommesse perse, sommandosi ai redditi personali. Si rischia, se scoperti, di dover pagare aliquote anche di oltre il 40% (a cui si aggiungerebbero interessi e more) sugli importi vinti, che non solo azzererebbero i vantaggi di quote più alte offerte dai bookmakers senza concessione ADM, ma li renderebbero assolutamente antieconomici.

 

RISCHI PENALI in conseguenza della: Legge del 1989 numero 401 art. 4, per gli scommettitori, il Comma 3.

ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA’ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
(Comma così modificato prima dall’art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall’art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e, infine, dal comma 23 dell’art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88)
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.
(Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 a euro 516.

 

 

RISCHI PENALI PER EVASIONE FISCALE DELL’IMPOSTA IRPEF OLTRE I 100.000,00 euro

Con l’ultima finanziaria per la dichiarazione infedele, a partire dal 2020, la soglia di punibilità si abbassa a 100mila euro di imposta evasa, ma il minimo di pena sale da 1 a 2 anni e il massimo da 3 a 5 anni di reclusione.

E per un buon giocatore, accumulare in un anno più di 100.000,00 euro di vincite, non potendo detrarre le scommesse perdute, non è tanto improbabile.

 

 

LANCIARE UN APPELLO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI GESTORI E ALLE ASSOCIAZIONI DI CONCESSIONARIE DELLO STATO PER PUBBLICIZZARE AL MASSIMO QUESTE LEGGI IN VIGORE, PURTROPPO ANCORA POCO CONOSCIUTE DALLA GRAN PARTE DEGLI SCOMMETTITORI, al fine di scoraggiarli a giocare in bookmakers senza concessione ADM.

Si invitano, pertanto, tutti i rappresentanti di queste associazioni legali di far presente, quando si troveranno nelle video conferenze, nelle TV locali e nazionali, nelle interviste e dichiarazioni alla stampa nazionale e specializzata, di INFORMARE CORRETTAMENTE l’opinione pubblica su questi rischi concreti, decretando la fine dei bookmakers senza concessione operanti in Italia sia da banco e sia online.

Ricordiamo anche che con l’ultima finanziaria, sono stati introdotti gli “agenti sottocopertura” che possono andare in abiti borghesi presso le varie agenzie e CTD, e fingersi giocatori.

 

Riccardo Calantropio

 

 

 

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