19 Aprile 2024 - 22:50

Corte di Giustizia Tributaria di Napoli: Ctd Stanley esonerati dall’imposta unica dopo il 2016

La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli con sentenza depositata in data 22 febbraio 2023, riconosce per gli anni successivi al 2016 l’esonero dei titolari dei centri dall’imposizione fiscale, ritiene

24 Febbraio 2023

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La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli con sentenza depositata in data 22 febbraio 2023, riconosce per gli anni successivi al 2016 l’esonero dei titolari dei centri dall’imposizione fiscale, ritiene la non assoggettabilità dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita e accoglie il ricorso presentato dagli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi.

La Corte ritiene fondate le eccezioni formulate in via preliminare dalla ricorrente in tema di presupposti normativi dell’imposizione fiscale e fornisce una corretta lettura della legge di stabilità 2016 che ha modificato la natura dell’imposta sulle scommesse da indiretta ad imposta diretta, applicandola di conseguenza sui ricavi dell’attività economica.

I Giudici tributari statuiscono che “l’imposizione, quindi, andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD”.

La Corte di Napoli si sofferma anche sugli obiettivi della normativa in questione e ritiene che “tale voluntas legis tesa a reprimere il gioco illegale, non è riconciliabile con la peculiare situazione in cui opera Stanley ed i CTD alla medesima affiliati, in quanto, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia essi non svolgono per nulla attività illecita”. E ancora “La legittimità del modus operandi di Stanley e dei CTD in Italia, già ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria innanzi richiamata, e stata ancor più di recente ribadita dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema che …ha individuato l’obiettivo perseguito con la modifica in tema di Imposta Unica proprio nell’intento di sanzionare solo l’attività di gioco illecita; vieppiù la medesima pronuncia ha evidenziato la liceità del modus operandi di Stanley in Italia, mediante quello che è ormai noto come “modello CTD” e l’equiparazione di Stanley ai concessionari nazionali in funzione rimediale, al fine di sanare le discriminazioni e le violazioni del diritto dell’Unione che le avevano impedito di acquisire la qualità di concessionario in occasione delle gare CONI del 1999, delle gare Bersani del 2006 e delle gare Monti del 2012”.

La Corte ha censurato le argomentazioni dell’Ufficio e ha decretato “II legislatore, pertanto, ha modificato il quadro della disciplina di riferimento ed i presupposti dell’imposizione tributaria e ha, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, senza dubbio espressamente esonerato i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall’imposizione stessa … con conseguente non assoggettabilità anche dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.

La Corte di Napoli ha concluso in favore della Stanley statuendo “si ritiene fondata l’eccezione riferita all’erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell’imposta da parte dell’Ufficio, con conseguente caducazione dell’avviso impugnato”.

La sentenza in definitiva riconosce che l’operatore discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano non può essere equiparato al soggetto con attività illecita o irregolare e deve essere sottoposto al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari.

La pronunzia di Napoli si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale sempre più frequente in cui molteplici Corti di Giustizia Tributaria riconoscono le ragioni della società Stanleybet discriminata e ostacolata all’accesso al sistema concessorio, alle procedure di regolarizzazione e al totalizzatore nazionale.

 

Pressgiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com