14 Settembre 2026 - 14:31

Corte di Cassazione: concessionari di scommesse sottoposti a obbligo di garanzia fideiussoria per la rateizzazione dei debiti

La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, ha accolto in parte il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n.

04 Agosto 2025

La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, ha accolto in parte il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 4869/16/19 depositata il 27/08/2019, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due cartelle di pagamento concernenti il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2014 e 2015.

Il ricorso della società fu accolto “evidenziando che: a) a far data dal 28/12/2011 ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00; b) ne conseguiva che la pretesa dell’Amministrazione doganale, che condizionava la rateizzazione alla prestazione di una garanzia, doveva ritenersi infondata, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate”.

ADM ha impugnato, quindi, tale decisione in Cassazione.

Con la sentenza n. 21588/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di garanzia non viene meno per i concessionari di giochi: “L’abrogazione per la generalità dei contribuenti dell’obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori ad euro 50.000,00 ai fini della rateizzazione prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 non fa venir meno l’obbligo, per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco che voglia usufruire del beneficio della rateizzazione del proprio debito nei confronti dell’Erario, di adeguare – ove si riveli incapiente – la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011”.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e assorbe il terzo – con l’accoglimento del secondo motivo- , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per verificare l’effettiva capienza della garanzia fideiussoria.

 

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