La Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2025 ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di mettere a disposizione dispositivi per il gioco online in bar, internet point e
La Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2025 ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di mettere a disposizione dispositivi per il gioco online in bar, internet point e altri locali aperti al pubblico. Bocciata anche la sanzione fissa da 20mila euro: troppo rigida e sproporzionata.
Con una sentenza destinata ad avere importanti riflessi sul comparto del gioco pubblico e sulle attività economiche collegate, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 3-quater, del cosiddetto “decreto Balduzzi” (d.l. 158/2012, convertito in legge 189/2012), nella parte in cui vietava “la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”.
Il divieto colpiva in modo indiscriminato tutte le apparecchiature, inclusi personal computer e tablet a navigazione libera, anche se utilizzati solo potenzialmente per l’accesso a giochi a distanza, sia legali che illegali.
Pur riconoscendo la legittimità dell’intento di prevenire la ludopatia, la Corte ha sottolineato l’irragionevolezza e la sproporzione della norma. Il divieto – si legge in sentenza – era «eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore».
La norma, infatti, “colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente”, senza alcuna distinzione tra chi effettivamente promuove il gioco e chi semplicemente mette a disposizione strumenti informatici.
«Il precetto risulta eccessivamente inclusivo… L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito», ha affermato la Corte.
La Consulta ha rilevato che il divieto determinava anche una compressione “significativa e immediata” di altri interessi costituzionalmente protetti, come la libertà d’impresa (art. 41 Cost.), il diritto di proprietà (art. 42 Cost.), la certezza del diritto (art. 25 Cost.), nonché i diritti riconosciuti dalle norme europee e internazionali, come l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Inoltre, la disposizione era formulata in termini generici e indeterminati, con un elevato margine di discrezionalità in capo all’amministrazione: anche questo ha contribuito alla dichiarazione di illegittimità.
Bocciata anche la sanzione fissa di 20mila euro – Come conseguenza della caduta del divieto, la Corte ha dichiarato incostituzionale anche la sanzione prevista dall’art. 1, comma 923, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabiliva una multa fissa di 20mila euro per la sua violazione.
Anche in questo caso, la Consulta ha sottolineato la violazione del principio di proporzionalità: “la fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della differente gravità in concreto dei singoli illeciti”, con il risultato che “la reazione sanzionatoria risulterebbe manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore dei fatti”.
La Corte ha ribadito con forza che spetta al legislatore adottare misure efficaci e coerenti per contrastare la dipendenza da gioco, “fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile alla tossicodipendenza e all’alcolismo”.
Tuttavia, ha ammonito che queste misure devono rispettare i principi costituzionali e non possono comprimere in modo indiscriminato diritti e libertà fondamentali, come quello d’impresa e quello alla riservatezza.
«La misura restrittiva, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti», afferma la Corte, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui le restrizioni devono sempre essere coerenti, sistematiche e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
La decisione segna un punto di svolta per gli operatori del settore, in particolare per gli internet point e gli esercizi commerciali che offrono accesso alla rete. Cade un divieto che, come rilevato dalla stessa Cassazione nelle ordinanze di rimessione, “colpisce la mera messa a disposizione anche di personal computer a navigazione libera, a prescindere dall’effettivo collegamento a siti di gioco online”.
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