12 Gennaio 2026 - 22:33

Corte costituzionale e sanzioni in materia di gioco

Un percorso ancora lungo di civiltà giuridica a tutela degli operatori. Di Generoso Bloise

30 Ottobre 2025

Da ultimo, con la Sentenza nr. 104/2025, in relazione ad i totem irregolari, ma già con la sentenza 10 giugno – 23 settembre 2021, n. 185, in relazione agli avvisi sui rischi di partecipazione la gioco, la Consulta si è pronunciata in materia di sanzioni annullando le sanzioni previste dal Decreto Balduzzi (d.l. n. 158 del 2012).

Certo non è un caso, ma solo l’applicazione dei principi Costituzionali e Comunitari a fattispecie che non è dato riscontrare in alcun altro ambito di attività, sanzioni dettate da ricerca di facile consenso e dall’astio incontrollato di chi ha sempre e solo visto nel gioco il male a prescindere da ogni altra considerazione.

Altrettanto vero – scrive l’avv. Generoso Bloise nell’edizione di settembre di PressGiochi MAG – è che le sanzioni del Decreto Balduzzi sono contenute in una legislazione emergenziale; a ben vedere il governo Monti è nato per far fronte all’emergenza finanziaria che si stava attraversando e le sue norme sono state quasi tutte modificate o dichiarate costituzionalmente illegittime, come si addice a norme emergenziali, anche se in Italia siamo abituati a vedere norme emergenziali divenire norme ‘ordinarie’ e vigenti per molti decenni.

Per il settore giochi, quantomeno le norme sanzionatorie, da subito considerate inapplicabili e sproporzionate dagli operatori e dai consulenti del settore, hanno dovuto attendere le sentenze della Corte Costituzionale.

Le tempistiche potrebbero sembrare lunghe ai non addetti ai lavori, ma per portare una vicenda concreta alla Corte Costituzionale non basta asserire la non conformità della legge alla Costituzione, è necessario impugnare una ordinanza di irrogazione della sanzione innanzi al Tribunale e convincere il Giudice a sollevare la questione, sottoponendola al giudizio della Consulta.

La sentenza del 2021 annullava la sanzione di euro 50.000,00 per l’omessa affissione degli avvisi di pericolosità della partecipazione al gioco e del divieto ai minori, all’ingresso e all’interno dei locali in cui erano installati gli apparecchi comma 6, considerando esclusivamente la non proporzionalità della norma che non prevedeva un massimo ed un minimo, ma un’unica sanzione per qualsiasi fattispecie, a prescindere dalla gravità e/o pericolosità delle differenti condotte.

La più recente pronuncia sulle sanzioni relativa alla installazione dei totem, pur confermando le medesime considerazioni circa la mancanza di proporzionalità approfondisce anche la struttura della norma di divieto, evidenziandone le criticità.

La Consulta premette che “Quanto ai pubblici esercizi, ricadono nell’ambito applicativo del divieto in esame sia gli esercizi abilitati all’installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale, compresi gli internet point, che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralità indifferenziata di soggetti” e che “quanto alle apparecchiature, dalla lettera della disposizione in esame emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete.

Infatti, la disposizione fa generico riferimento ad “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”. Il divieto di messa a disposizione riguarda, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.

Il divieto in esame prescinde, dunque, dalla possibilità di configurare tali dispositivi come congegni da gioco, poiché rileva soltanto la circostanza che la messa a disposizione degli stessi avvenga all’interno di un pubblico esercizio. Deve ritenersi vietata, di conseguenza, la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite «da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza», sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite «da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio».

Precisa quindi la Consulta che “La disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto.

Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”.

Ma la Consulta evidenzia anche che il divieto risulta di fatto inefficace per giustificare la compressione della libertà di impresa “Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell’offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l’estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge”.

Per questi motivi questa seconda pronuncia rappresenta un passo in avanti della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia perché valorizza anche il principio di iniziativa economica, avviando l’analisi della conformità o meno della norma anche con il diritto comunitario: “L’illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48).

In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).

In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.

Si tratta di un passo in avanti importante, perché permette non solo di aver conferma della sussistenza della sproporzione allorquando, come nelle due fattispecie qui richiamate, la sanzione non preveda la possibile modulazione tra un massimo ed un minimo, ma introduce un rilevantissimo principio: la giustificazione del sacrificio sproporzionato rispetto alla efficacia della norma di divieto.

Il sistema sanzionatorio in materia di gioco è figlio di una cieca volontà politica repressiva che ha creato dei veri e propri mostri giuridici, ed è l’unico settore in cui è possibile l’applicazione cumulativa di sanzioni civili, amministrative e penali, gravissime ed ignote ad ogni altro settore.

Le fattispecie concrete sono numerosissime, come i ricorsi già pendenti e come le eccezioni di incostituzionalità poste dai difensori specialisti della materia a molti tribunali nel vasto territorio nazionale, la recente pronuncia è come detto un passo in avanti e fa ben sperare per le tante situazioni che meritano tutela e giustizia, in attesa di un Legislatore più consapevole e meno collerico.

PressGiochi MAG