“Sotto il profilo del periculum, non è contestato che il provvedimento impugnato comporta di fatto la chiusura dell’attività, dato che si tratta di un esercizio dedicato esclusivamente al gioco, e
“Sotto il profilo del periculum, non è contestato che il provvedimento impugnato comporta di fatto la chiusura dell’attività, dato che si tratta di un esercizio dedicato esclusivamente al gioco, e quindi vi è la possibilità che la parte subisca un pregiudizio tendenzialmente irreparabile”.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di una sala Vlt posta nel comune di Trento al quale il Dirigente del SUAP- Sportello unico attività produttive aveva ordinato la rimozione di tre apparecchi da intrattenimento ancora presenti nel locale dopo il termine ultimo posto dal comune per la rimozione dei giochi e l’entrata in vigore effettiva del distanziometro. La sala si troverebbe a distanza inferiore a quella ammessa da cinque luoghi sensibili, ovvero due scuole, un centro sportivo, una chiesa e la sede del SERT, servizio sanitario per le dipendenze.
Palazzo Spada ha quindi sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e rinviato la questione a pubblica udienza per la decisione del merito.
“Il Consiglio di Stato venerdì ha emesso l’ordinanza cautelare confermando la sospensione della chiusura della sala già definita nei giorni precedenti con decreto presidenziale – ha commentato l’avv. Geronimo Cardia, legale della sala giochi -. Ciò significa che i posti di lavoro ed il gettito erariale, così come la distribuzione di prodotti di gioco misurati e controllati dallo Stato per una domanda di gioco che comunque esiste, sono messi in sicurezza almeno sino all’esito della discussione del merito. L’udienza di merito non è stata ancora fissata ed i temi che saranno trattati in quell’occasione riguarderanno la valutazione in concreto della legittimità delle percentuali di interdizione determinate dal distanziometro impugnato peraltro, sia pure in parte, anche certificate dal verificatore del giudizio di primo grado. Ora il comparto potrà valutare se sul territorio della Provincia di Trento potrà così scongiurarsi la sostanziale espulsione del gioco pubblico, la sua concentrazione ai margini del territorio e la conseguente violazione del principio della presidio capillare”.
Il Consiglio di Stato ripercorrendo la vicenza, nell’ordinanza ha ricordato che “la Provincia autonoma di Trento ha approvato la l.p. 22 luglio 2015 n.13, recante “interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, la quale, come afferma l’art. 1 comma 1, che ne individua le finalità, “limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito”. Di questa legge, interessa in particolare, l’art. 5, che “per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco” vieta di collocare gli apparecchi da gioco di cui si è detto “a una distanza inferiore a trecento metri” da tutta una serie di luoghi sensibili, puntualmente elencati, ritenuti presuntivamente luogo di ritrovo di categorie di persone più fragili e maggiormente suscettibili di divenire dipendenti dal gioco, come ad esempio gli istituti scolastici e i circoli per anziani”.
Si stabilisce che “per gli apparecchi già legittimamente installati, tra i quali rientrano pacificamente quelli per cui è causa, dispone poi la norma transitoria dell’art. 14 comma 1, per cui quelli “posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1” dai luoghi sensibili in questione “sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco”, ovvero entro il 12 agosto 2022.
I ricorrenti hanno impugnato quanto stabilito dal comune, sostenendo che l’effetto espulsivo si sarebbe comunque verificato, perché anche in base ai risultati della verificazione esercitare la loro attività in Comune di Trento sarebbe nella sostanza impossibile, come sarebbe dimostrato dalla chiusura di un numero considerevole di attività similari ivi esistenti.
Venerdì la decisione di Palazzo Spada che seguendo altre decisioni emesse recentemente ha sospeso l’ordine di chiusura.
PressGiochi
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