19 Aprile 2024 - 18:04

Consiglio di Stato sospende giudizio sul bando per BetuniQ in attesa della CGE

Dirompente l’effetto del rinvio in corte di Giustizia Europea da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 28 Febbraio scorso , il quale , ricordiamo , avverso una

28 Aprile 2015

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Dirompente l’effetto del rinvio in corte di Giustizia Europea da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 28 Febbraio scorso , il quale , ricordiamo , avverso una convalida di sequestro riguardante un CTD operante nella provincia con marchio BetuniQ ha riconosciuto l’illegittima esclusione dal bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici attraverso la rete fisica ( c.d. “Bando Monti”) , rinviando la decisione alla CGE per le motivazioni indicate dalla UNIQGROUP LTD concernenti l’assenza nel medesimo di “rimedi residuali” o “temperamenti” per poter assolvere correttamente al requisito inerente la capacità economico-finanziaria come invece previsti dalla direttiva 2004/18/CE Art.47.

Il Consiglio di Stato ritiene infatti , relativamente alla richiesta di annullamento del c.d. “Bando Monti” dinanzi al TAR (respinta in data 23/07/2014) che sussistano giustificati motivi per disporre la sospensione in via facoltativa del presente processo, in attesa che sulle predette questioni pregiudiziali si pronunci la Corte di Giustizia”.

Si presentano nuovi favorevoli scenari circa l’annosa questione sulla legittimità del bando e si rafforza la convinzione dell’ avvenuta discriminazione da parte della UNIQGROUP LTD che da sempre opera in modo trasparente e legale. Si tratta ancor di più di un successo poiché lo stesso C.D.S. riconosce indirettamente, la bontà delle osservazioni proposte da UNIQGROUP LTD e la vasta portata del rinvio del 28 febbraio.

Confermato ‘dovere di soccorso’ – “La pronuncia del Consiglio di Stato ha dato il giusto peso alla situazione giuridica della BetuniQ . Una sospensione per nulla  scontata , ma al contrario  guadagnata ,  soprattutto , per la  grande caparbietà del nostro team legale che ha fortemente voluto questo risultato- afferma l’avv Tavilla  .   Il c.d.  “ dovere di soccorso”  al quale la Uniq Group ha fatto riferimento nell’appello e nelle successive memorie, oggetto di rinvio pregiudiziale  da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria , avrebbe dovuto portare ‘AAMS alla richiesta di ulteriore documentazione, permettendo alla partecipante di provare il possesso del requisito. Quanto contenuto nell’art 47 della Direttiva europea , non è teoria opinabile  ,ma un principio Comunitario che non è stato rispettato. Con la odierna  decisione di sospensione del procedimento fino a che la questione non venga affrontata dalla CGE, il   Consiglio di Stato ne ha dato atto e, implicitamente,  lo ha confermato”.

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