08 Agosto 2026 - 17:18

Consiglio di Stato: resta chiusa la sala VLT a Viterbo

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata da una sala VLT di Viterbo, lasciando efficace la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la licenza per l’esercizio dell’attività

31 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata da una sala VLT di Viterbo, lasciando efficace la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la licenza per l’esercizio dell’attività di Videolottery (VLT) rilasciata dalla Questura. Dopo il decreto monocratico del 9 luglio, che aveva temporaneamente sospeso gli effetti della decisione di primo grado in attesa dell’udienza collegiale, Palazzo Spada ha ora confermato che, in questa fase del giudizio, non sussistono i presupposti per sospendere la sentenza del TAR.

La vicenda riguarda il rilascio delle autorizzazioni a una sala giochi di Viterbo, contestato da un altro operatore del settore, secondo il quale la struttura non avrebbe potuto beneficiare della deroga prevista dalla legge regionale del Lazio in materia di distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”.

Già nella sentenza di primo grado il TAR Lazio aveva distinto le due autorizzazioni impugnate. Da un lato aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la licenza ex articolo 88 del TULPS relativa all’attività di raccolta delle scommesse, ritenendo insussistente un concreto interesse concorrenziale tra le due imprese su quel mercato. Dall’altro aveva invece accolto il ricorso relativo alla licenza VLT, annullando il provvedimento della Questura e gli atti amministrativi presupposti. Al centro del contenzioso vi è l’interpretazione dell’articolo 11-bis della legge regionale Lazio n. 5 del 2013, disposizione che consente, in casi specifici, di mantenere operative le sale da gioco già esistenti al momento dell’entrata in vigore della disciplina sui limiti distanziometrici.

La Questura aveva ritenuto che la sala potesse beneficiare di questa deroga, considerando l’attività come prosecuzione di quella precedentemente svolta negli stessi locali. A sostegno di tale ricostruzione aveva evidenziato che le VLT erano state installate nello stesso immobile, senza modifiche agli accessi o alla distribuzione degli spazi.

Il TAR aveva però escluso la sussistenza di una reale continuità dell’attività. Dalla documentazione acquisita nel giudizio era infatti emerso che le precedenti autorizzazioni erano state revocate tra il 2021 e il 2022, che la sala era rimasta inattiva per oltre due anni e che il nuovo gestore aveva presentato una nuova istanza soltanto alla fine del 2023, ottenendo le autorizzazioni necessarie e avviando l’attività nell’aprile 2025.

Secondo i giudici amministrativi di primo grado, la sola circostanza che i locali fossero stati destinati in passato al gioco lecito non era sufficiente per qualificare l’attività come già esistente ai fini della deroga prevista dalla normativa regionale. La disciplina, infatti, tutela esclusivamente le attività effettivamente operative e consolidate, non i locali che abbiano semplicemente ospitato in passato una sala giochi. Diversamente, sarebbe possibile aggirare i limiti distanziometrici riaprendo attività cessate da tempo negli stessi immobili.

Proprio questa interpretazione è stata ora condivisa, almeno in sede cautelare, anche dal Consiglio di Stato.

Nell’ordinanza adottata dalla Terza Sezione dopo la camera di consiglio del 30 luglio, i giudici affermano infatti di condividere, “ad un primo, sommario, esame“, la lettura fornita dal TAR dell’articolo 11-bis della legge regionale. In particolare, osservano che l’espressione “sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione” non può ricomprendere una situazione come quella in esame, caratterizzata da una cessazione effettiva dell’attività per oltre due anni e mezzo.

L’ordinanza precisa inoltre che le ulteriori verifiche relative al rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della stessa legge regionale potranno eventualmente essere affrontate nella fase di merito del giudizio di appello.

Quanto alla richiesta di sospendere gli effetti della sentenza, il Consiglio di Stato osserva anche che, qualora il pregiudizio lamentato derivi dall’adozione di eventuali nuovi provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, sarà rispetto a tali atti che potranno essere esperiti gli ordinari strumenti di tutela, compresa quella cautelare.

Con il rigetto dell’istanza cautelare viene quindi meno l’effetto del decreto monocratico del 9 luglio che aveva temporaneamente congelato la sentenza del TAR. Di conseguenza, resta efficace la decisione di primo grado che ha annullato la licenza VLT rilasciata alla sala di Viterbo, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente sul merito dell’appello.

PressGiochi