19 Aprile 2024 - 08:56

Consiglio di Stato: con il Cura Italia prorogato anche l’obbligo di delocalizzare le sale giochi

Il decreto Cura Italia, e nello specifico l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 è applicabile anche all’autorizzazione dell’attività di raccolta di gioco lecito attraverso apparecchi. Ad

20 Luglio 2022

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Il decreto Cura Italia, e nello specifico l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 è applicabile anche all’autorizzazione dell’attività di raccolta di gioco lecito attraverso apparecchi.

Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che ha accolto l’appello di due sale giochi alla quale il Tar Emilia Romagna aveva confermato la chiusura e l’obbligo di delocalizzare l’attività come disposto da ordinanza comunale di applicazione del distanziometro.

“La norma – spiega Palazzo Spada – dispone che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». Lo stato di emergenza è scaduto il 31 marzo 2022 e dunque la proroga dei predetti provvedimenti ha prodotto effetti sino al 29 giugno 2022.

La proroga legale, al pari della sospensione (del decorso) dei termini procedimentali prevista dal comma 1 dello stesso art.103 del d.l. n. 18 del 2020, ha natura imperativa ed automatica e dunque si applica senza che l’amministrazione debba provvedere a disciplinarne gli effetti alla stregua di una valutazione discrezionale (dovendosi pertanto ritenere irrilevante anche la circostanza della mancata impugnazione del provvedimento comunale in data 9 luglio 2020 che aveva differito la proroga al 29 ottobre 2020, disponendo peraltro che il trasferimento della sala giochi sarebbe dovuto avvenire entro il 29 ottobre 2020, a pena di chiusura dell’esercizio). Ciò in quanto, giova ripeterlo, la norma in esame non condiziona la proroga all’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo, ma la contempla in via automatica, come effetto legale diretto, in modo del tutto ragionevole, tenendo conto della condizione di emergenza pandemica che è il presupposto della misura stessa.

Ne consegue che non può condividersi la statuizione di primo grado che ha ritenuto insussistente l’interesse al ricorso per il fatto che il ricorrente non ha dato corso alla delocalizzazione della sala giochi; può anzi dirsi che proprio tale circostanza rafforzi l’interesse a fruire della proroga legale per l’esercizio sito in Bologna, in assenza di un’alternativa ove svolgere la propria attività”.

PressGiochi