19 Aprile 2024 - 15:01

Concessioni ippiche e fideiussioni: il Tar respinge ricorso di Isibet

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso promosso da Isibet s.r.l. contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli recante la decadenza della concessione per la raccolta

28 Agosto 2019

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Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso promosso da Isibet s.r.l. contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli recante la decadenza della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche.

Una delle ragioni sulle quali si basa la decadenza della concessione per la raccolta del gioco consiste nella mancata accettazione della garanzia fideiussoria presentata da Finworld s.p.a., che è un intermediario finanziario, e non un istituto bancario.

Come spiega il Tar, “l’Agenzia ha effettivamente preso in considerazione la garanzia di Finworld, pervenendo tuttavia a ritenere comunque non accettabile la fideiussione, per ragioni diverse rispetto alla mera natura di intermediario finanziario della società garante”.

L’Agenzia dei Monopoli aveva infatti prescritto che la garanzia fosse riferita a tutte le obbligazioni originanti dal rapporto concessorio, a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione (17 luglio 2009), fino al 31 dicembre 2018, con termine per l’escussione al 31 dicembre 2019.

“Secondo quanto si legge nel titolo rilasciato da Finword, la garanzia prestata “è valida per tutti gli eventuali effetti sorti dall’emissione della fidejussione, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa”, specificandosi, inoltre, che “La (…) fideiussione ha validità di un anno dal 30/08/2017 fino al 30/08/2018, oltre un ulteriore anno di operatività e, quindi, fino al 30/08/2019 per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere in capo al Contraente, entro e non oltre la predetta scadenza” (v. doc. 3 depositato con il ricorso). L’appendice del 23 maggio 2018 (doc. 4 depositato dalla ricorrente il 1° giugno 2018) stabilisce, poi, che: “la presente garanzia fideiussoria è prorogata fino al 31/12/2018 fermo e invariato il resto”.

Dalla lettura delle previsioni riportate emerge che:

– non è dato evincere con chiarezza se lo spostamento al 31 dicembre 2018 del termine di scadenza della fideiussione abbia determinato anche lo slittamento al 31 dicembre 2019 del termine per l’escussione della garanzia, posto che nessuna precisazione al riguardo è contenuta nell’appendice del 23 maggio 2018;

– in ogni caso, non risulta che la garanzia copra tutte le obbligazioni originanti dal rapporto concessorio, anche quelle derivanti da atti e fatti precedenti al rilascio della fideiussione, atteso che il titolo si riferisce espressamente ai soli “effetti sorti dall’emissione della fidejussione”.

E, con specifico riguardo a quest’ultimo profilo, deve ritenersi che l’Agenzia non potesse rinunciare alla copertura di tutte le obbligazioni del concessionario, anche quelle pregresse, stante l’intervenuta scadenza della fideiussione rilasciata dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio”.

Questo ha portato il Tar ha respingere il ricorso.

 

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