16 Aprile 2024 - 16:24

Concessione Lotto: il ricorso di Stanleybet in Gazzetta ufficiale UE

E’ stata pubblicata nella Gazzetta dell’Unione europea la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato il 21 giugno 2017 nella causa che vene il bookmaker Stanley International Betting

02 Ottobre 2017

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta dell’Unione europea la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato il 21 giugno 2017 nella causa che vene il bookmaker Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla concessione del Lotto.

Le Questioni pregiudiziali poste da Palazzo Spada alla Corte di Giustizia europea riguardano:

1) Se il diritto dell’Unione — e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza — debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse;

2) se il diritto dell’Unione — e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/ 23/UE (1), nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza — debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolato d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto;

3) se il diritto dell’Unione — e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/ 23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza — deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, così che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia.

 

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