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Concessione giochi online. Tar Lazio: “Gestori di sala, operatori di gioco a tutti gli effetti”

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso di un operatore di gioco escluso dall’aggiudicazione di una concessione relativamente al bando di gara per l’affidamento dell’esercizio a distanza dei

26 Agosto 2019

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Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso di un operatore di gioco escluso dall’aggiudicazione di una concessione relativamente al bando di gara per l’affidamento dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, indetta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel gennaio 2018.

La gara prevedeva “l’affidamento di 120 concessioni per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi della legge 28.12.2015, n. 208, art 1, comma 935, attraverso l’attivazione della rete a distanza e la relativa conduzione”. Il bando precisa, al riguardo, che “I giochi pubblici oggetto della concessione sono i seguenti: scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi a pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo”.

Come ha spiegato il tribunale accogliendo le motivazioni del ricorrente, “l’attività che si richiede di aver svolto sulla base del titolo consiste nell’esercitare almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito dall’Agenzia. E, al riguardo, non può dubitarsi che i gestori di sala siano operatori che “esercitano (…) una tipologia di gioco”, trattandosi di soggetti incaricati della raccolta di gioco in forza di un contratto stipulato con il concessionario. È, infatti, proprio in forza di questo incarico che tali soggetti ricevono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, ove si stabilisce che “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

Infine, ha inoltre ricordato il Tar, “secondo i principi, la stazione appaltante non può, in sede di chiarimenti, modificare le previsioni della legge di gara, introducendo prescrizioni vincolanti non desumibili dalla stessa lex specialis della procedura”.

PressGiochi