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Comunicazione annuale dati Iva 2016: entro il 29 febbraio 2016 l’ultimo invio

Come disposto dal Decreto Milleproroghe, che ha differito al  2017 (al posto del 2016,) l’abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l’obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio, entro

19 Febbraio 2016

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Come disposto dal Decreto Milleproroghe, che ha differito al  2017 (al posto del 2016,) l’abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l’obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio, entro il 29 febbraio 2016 tutti i titolari di partita iva sono tenuti all’invio della Comunicazione dati iva relativa all’anno d’imposta 2015 salvo le seguenti eccezioni di esonero:

I contribuenti che nel 2015:

– hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;

– sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2016 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);

I produttori agricoli che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;

gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;

I soggetti passivi UE che nel 2015 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991(regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia: gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni; i consorzi tra enti locali; le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; le comunità montane; le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;

I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;

I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014;

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29.02.2016.

 

Come spiega Marco Minoccheri dell’Associazione Astro , nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una nuova sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000 prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97, e modificata recentemente con D.lgs. 185/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016).

Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

 

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