La Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento di una sanzione da 10.400 euro e della confisca di alcuni apparecchi installati in un esercizio della provincia di Firenze, stabilendo che i
La Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento di una sanzione da 10.400 euro e della confisca di alcuni apparecchi installati in un esercizio della provincia di Firenze, stabilendo che i videogiochi leciti che non erogano vincite in denaro non possono essere assoggettati agli stessi obblighi previsti per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.
La Seconda Sezione Civile ha rigettato il ricorso di ADM – Direzione territoriale Toscana e Umbria, confermando le decisioni già assunte dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Firenze.
La vicenda nasce da un controllo effettuato presso un bar dove l’allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aveva contestato la presenza di quattro apparecchi ritenuti irregolari. Secondo l’accertamento, le macchine sarebbero state riconducibili all’articolo 110, comma 6 del TULPS, la norma che disciplina gli apparecchi con vincita in denaro, e risultavano prive del collegamento alla rete telematica dei Monopoli e dei necessari titoli autorizzativi.
Il titolare del locale aveva però contestato la sanzione sostenendo che l’amministrazione non aveva dimostrato che tali apparecchi distribuissero effettivamente vincite in denaro. Sia il Tribunale di Firenze nel 2016 sia la Corte d’Appello nel 2021 avevano accolto questa tesi, rilevando che nei verbali non era presente alcuna descrizione tecnica capace di dimostrare la riconducibilità delle macchine al comma 6 dell’articolo 110 TULPS.
La Suprema Corte ha osservato che nel corso del giudizio era emerso come almeno due degli apparecchi oggetto di contestazione non distribuissero premi in denaro.
Per questo motivo, secondo i giudici, tali apparecchi rientravano nella categoria prevista dall’articolo 110, comma 7, lettera c) del TULPS, che riguarda i videogiochi e gli apparecchi di puro intrattenimento basati sull’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore e privi di vincite in denaro. La Cassazione sottolinea che per questa categoria di apparecchi la normativa non richiede né il collegamento alla rete telematica dell’amministrazione né il possesso dell’attestato di conformità previsto invece per gli apparecchi con vincita.
Nell’ordinanza assume particolare rilievo il riferimento alla normativa europea sui servizi. I giudici ricordano infatti un orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui il rilascio di un nulla osta preventivo per la messa in esercizio di apparecchi leciti costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi garantite dall’Unione europea.
Secondo la Cassazione, quando si tratta di giochi leciti senza vincita in denaro non emerge un interesse generale tale da giustificare controlli preventivi ulteriori rispetto a quelli già effettuati su produttori e distributori. In questi casi l’attività rientra nel regime di liberalizzazione previsto dalla Direttiva Servizi e può essere esercitata attraverso una semplice comunicazione amministrativa.
La decisione conferma una distinzione netta tra gli apparecchi con vincita in denaro e quelli di puro intrattenimento. Per questi ultimi, la Cassazione ribadisce che non possono essere applicati automaticamente gli obblighi e le sanzioni previsti per le AWP e gli altri apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6 del TULPS.
L’ordinanza rappresenta quindi un’ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale che limita l’applicazione degli adempimenti ADM ai soli apparecchi espressamente previsti dalla normativa sul gioco con vincita in denaro, escludendo i videogiochi leciti basati sull’abilità del giocatore e privi di premi monetari.
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