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Cociancich (Pd): “Tassare le vincite del gioco online per finanziare prevenzione del Gap”

Nella seduta di ieri in Commissione Politiche dell’Unione europea, il relatore alle Legge europea 2015, Cociancich, ha presentato un ordine del giorno nel quale chiede al Governo di impegnarsi per

24 Marzo 2016

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Nella seduta di ieri in Commissione Politiche dell’Unione europea, il relatore alle Legge europea 2015, Cociancich, ha presentato un ordine del giorno nel quale chiede al Governo di impegnarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell’intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014 e a promuovere, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro, sulla limitazione all’accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d’azzardo, particolarmente nelle scuole.

 

L’articolo 5 della legge – ha ricordato Cociancich nell’odg – “reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all’articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi.

 

Considerato che la questione dei potenziali pericoli del gioco d’azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all’articolo 1, comma 70, ha introdotto nell’ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l’adozione di linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;             inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell’articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell’economia e delle finanze ed all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l’avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

 

con l’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (“decreto Balduzzi”) sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d’azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l’obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-bis, Il Ministero dell’istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell’ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l’osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l’articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l’altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera v) del  comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l’istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d’azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali”.

Il relatore ha inoltre chiesto al Governo di valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco online, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d’azzardo.

PressGiochi