Il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, ha respinto la domanda cautelare presentata da una società contro il Comune di Ciampino, confermando, in questa fase del giudizio, la legittimità del provvedimento
Il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, ha respinto la domanda cautelare presentata da una società contro il Comune di Ciampino, confermando, in questa fase del giudizio, la legittimità del provvedimento con cui l’amministrazione comunale aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e dichiarato inefficace la SCIA relativa all’installazione di New Slot e apparecchi da intrattenimento.
La vicenda riguarda un locale situato a Ciampino, per il quale era stata presentata una SCIA il 3 febbraio 2026. Il Comune aveva successivamente adottato una disposizione dirigenziale ritenendo che non sussistessero i presupposti per la prosecuzione dell’attività. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone anche la sospensione in via cautelare e riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.
La sola SCIA non è sufficiente
Uno dei punti centrali dell’ordinanza riguarda il titolo necessario per l’apertura di una sala giochi.
Il Collegio ha ritenuto che la semplice presentazione della SCIA non fosse sufficiente a legittimare l’apertura della sala giochi nel territorio di Ciampino. Secondo i giudici, era invece necessario il previo rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del TULPS, di competenza dell’amministrazione comunale.
Il TAR richiama, in particolare, l’articolo 19, comma 1, n. 8, del d.P.R. 616/1977, letto insieme all’articolo 4 del decreto legislativo 222/2016 e alla relativa Tabella A.
La questione delle distanze dai luoghi sensibili
Il secondo profilo esaminato riguarda la normativa regionale sulle distanze delle sale giochi dai cosiddetti luoghi sensibili. La società contestava l’applicazione del vincolo previsto dalla legge regionale Lazio n. 5 del 2013, sostenendo in sostanza che alcuni dei luoghi individuati dal Comune non potessero essere qualificati come luoghi sensibili.
Il TAR ha però rilevato che non era contestata la distanza effettiva del locale, che risultava inferiore a quella prescritta dalla normativa regionale. La questione riguardava invece la qualificazione dei luoghi individuati dall’amministrazione come luoghi sensibili.
Su questo punto, il Collegio ha ritenuto, allo stato degli atti e quindi nell’ambito della valutazione cautelare, corretta la posizione del Comune.
Il Centro Studi frequentato da ragazzi è un luogo sensibile
Tra i luoghi considerati dall’amministrazione comunale c’è il Centro Studi Cesare Pavese. La società contestava che la struttura potesse essere ricompresa tra i luoghi sensibili, anche in considerazione del fatto che non risultava accreditata come istituto scolastico.
Il TAR ha però ritenuto rilevanti le attività concretamente svolte dal centro. Dagli accertamenti effettuati era infatti emerso che la struttura organizzava corsi di recupero degli anni scolastici rivolti a studenti tra i 15 e i 19 anni, svolti stabilmente da ottobre a maggio. Il centro svolgeva inoltre, anche se occasionalmente, attività di ripetizione rivolte a minori.
Per il Collegio, questi elementi sono sufficienti, allo stato degli atti, a ricondurre la struttura alla nozione di istituto frequentato prevalentemente da giovani, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze.
Anche la casa famiglia rientra tra i luoghi sensibili
Il TAR ha esaminato anche la presenza nelle vicinanze dell’Associazione In Famiglia Onlus “Casa di Tullio”.
Anche in questo caso i giudici non hanno ravvisato elementi sufficienti per escludere la qualifica di luogo sensibile. La struttura è infatti una casa famiglia destinata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di minori sottoposti a misure cautelari. Si tratta, sottolinea il TAR, di soggetti vulnerabili inseriti nella struttura sulla base delle disposizioni delle competenti autorità minorili.
Alla luce di questi elementi, il Collegio ha ritenuto che le contestazioni della società non fossero assistite da un adeguato fumus boni iuris, cioè non presentassero, in questa fase cautelare, una sufficiente probabilità di fondatezza.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com






