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Cds concede la proroga per lo svolgimento della consulenza tecnica sulle distanze di Bolzano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riguardo il ricorso sul distanziometro della provincia di Bolzano: “dichiara l’inammissibilità delle richieste istruttorie dell’interveniente e riserva alla sentenza di merito

27 Aprile 2018

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riguardo il ricorso sul distanziometro della provincia di Bolzano: “dichiara l’inammissibilità delle richieste istruttorie dell’interveniente e riserva alla sentenza di merito la decisione sull’ammissibilità dell’intervento e su ogni altra questione oggetto della controversia; concede la proroga dei termini per lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, come da parte motiva; fissa nuova udienza per la discussione delle cause nel merito al 15 novembre 2018”.

Spiega il CdS:

“Ritenuto che la richiesta di proroga debba essere accolta in ragione della complessità delle operazioni peritali e della necessità di completare le acquisizioni documentali;

Ritenuto di assegnare, a tal fine, termine fino al 21 maggio 2018 per la trasmissione, ad opera del c.t.u., di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e termine successivo fino all’11 giugno 2018 per la trasmissione al c.t.u. delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, nonché termine fino al 21 luglio 2018 per il deposito in Segreteria della relazione finale del consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà esprimersi anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte;

Ritenute, invece, inammissibili le nuove richieste istruttorie formulate dall’associazione ‘ART. 32 – AIDMA’, intervenuta in giudizio dopo che era stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio, dovendo l’interveniente (salvo che si tratti del litisconsorte necessario pretermesso, il quale intervenga per l’integrazione del contraddittorio) accettare il processo in statu et terminis e non potendo lo stesso dunque ampliare l’oggetto processuale e la materia del contendere né con l’introduzione di nuove domande o nuove ragioni di difesa né con nuove richieste istruttorie;

Ritenuto di riservare ogni decisione sull’eccezione di inammissibilità dell’intervento, quale sollevata dalla difesa delle imprese appellanti, alla sentenza di merito;

Considerato che, per il resto, devono essere confermate le statuizioni di cui all’ordinanza collegiale n. 884/2018, sia in punto di reiezione dell’istanza di revoca delle ordinanze con cui è stata disposta l’assunzione della consulenza tecnica d’ufficio, sia in punto di reiezione delle doglianze di asserita lesione della garanzia del contraddittorio”.

 

Per tali motivazioni il Cds, come detto, concede la proroga per la consulenza dei termini per lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, come da parte motiva; fissa nuova udienza per la discussione delle cause nel merito al 15 novembre 2018”.

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