29 Marzo 2024 - 11:03

CdM. Il Governo impugna la finanziaria della Regione Veneto, ma non le disposizioni relative al gioco

Nel Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio, il Governo ha deciso di non impugnare la legge della Regione Lombardia n. 11 del 06/05/2015 “Modifiche alla

24 Giugno 2015

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Nel Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio, il Governo ha deciso di non impugnare la legge della Regione Lombardia n. 11 del 06/05/2015 “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”. La Lombardia con questi provvedimenti interviene a modificare la precedente legge sul gioco n.8 del 2013 e, nel giro di due o tre anni, in tutte le città della regione verranno praticamente dimezzate le slot e le macchinette e, al massimo entro cinque o sei anni, alla scadenza dell’ultima licenza oggi in vigore, non ce ne sarà più nemmeno una.

Il Governo ha deciso invece di impugnare la Legge della Regione Veneto n. 6 del 27/04/2015, “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”. Tra le norme della legge finanziaria del Veneto, è presente anche la norma sulla prevenzione del Gap presentata dai consiglieri Claudio Sinigaglia del Pd, Stefano Peraro (UDC), Stefano Valdegamberi (FP) e Antonino Pipitone (IdV) che introduce importanti interventi da parte della Regione per la prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

Tuttavia il Governo impugna i profili della finanziaria relativi alla tassa automobilistica  per i veicoli e motoveicoli di interesse storico collezionistico viola sia l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, sia l’articolo 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie nel rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Un’altra disposizione, nel promuovere la valorizzazione del patrimonio produttivo e culturale del Veneto attraverso la registrazione e promozione di marchi collettivi di qualità, confligge con il diritto dell’Unione europea che vieta agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione, violando di conseguenza  l’art. 117, primo comma, della Costituzione. Un’ulteriore disposizione di carattere finanziario, introducendo un onere privo di copertura finanziaria, viola l’art. 81 della Costituzione.

 

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