E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, promosso da una società di intrattenimento messa in liquidazione, poiché presentato dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle
E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, promosso da una società di intrattenimento messa in liquidazione, poiché presentato dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese.
Coe ha spiegato il giudice: “atteso che l’effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, nonché la successione dei soci alla società, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art.2495 comma 2 cod.civ”.
PressGiochi