20 Aprile 2024 - 10:44

Cassazione respinge ricorso dei gestori di un centro scommesse

La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 respinge un ricorso dei gestori di un centro scommesse e confermato la condanna a 6 mesi e 15 giorni di reclusione della Corte

01 Giugno 2018

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La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 respinge un ricorso dei gestori di un centro scommesse e confermato la condanna a 6 mesi e 15 giorni di reclusione della Corte d’appello di Lecce per tre imputati che hanno gestito un centro scommesse senza le autorizzazioni.

Per la Corte “I ricorsi risultano manifestamente infondati; al riguardo, peraltro, le due doglianze possono esser trattate in modo congiunto, emergendo evidente l’identità di ratio e di contenuto che le sostiene. Sul punto, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”.

In particolare: “Gli atti di gravame- prosegue la Cassazione- inoltre, obliterano che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettive (e non contestate) risultanze dibattimentali e priva di qualsivoglia illogicità manifesta o contraddizione; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, dopo aver descritto la specifica normativa interna alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale la Corte di merito ha ravvisato – con riguardo alle scommesse operate, nel centro gestito dai ricorrenti – quell’attività organizzata di intermediazione che, pacificamente, la stessa normativa non consente; come ampiamente richiamato, infatti, gli imputati non si erano limitati a fornire accessori alla raccolta di scommesse, e quindi a mettere a disposizione i terminali installati nel locale per consentire ai clienti di accedere personalmente ai conti di gioco, ma erano intervenuti in modo attivo nelle attività di scommesse medesime, ricevendo il danaro contante necessario a ricaricare i conti di gioco e “piazzare” le giocate (con rilascio delle relative ricevute e, se necessario, apertura dei conti gioco personali dei clienti), nonché predisponendo le quote tramite l’installazione di pannelli, palinsesti e locandine varie.  Quanto appena riportato è stato tratto dalla Corte in ragione di una attenta e congrua lettura del materiale istruttorio in atti, sostenuta da un adeguato e logico percorso argomentativo del quale la sentenza dà conto”.

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