La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato la condanna per peculato nei confronti di un ricevitore del gioco del lotto nella provincia di Salerno, che si era
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato la condanna per peculato nei confronti di un ricevitore del gioco del lotto nella provincia di Salerno, che si era appropriato delle somme incassate dagli scommettitori in una settimana di attività.
Secondo i giudici, chi gestisce una ricevitoria del lotto riveste agli effetti di legge la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”, poiché opera nell’ambito di un’attività regolamentata in maniera puntuale da norme di diritto pubblico, in concessione dallo Stato.
Il caso riguardava l’omesso versamento di circa 80.000 euro, raccolti per conto dell’Amministrazione dei Monopoli. Nonostante la difesa avesse sostenuto che l’imputato non fosse titolare della concessione – formalmente intestata a un familiare – la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la distinzione, in quanto l’imputato era l’unico a gestire di fatto la ricevitoria e a maneggiare le somme, risultando quindi titolare di un possesso “qualificato” ai fini del reato.
Respinta anche la richiesta di derubricazione in appropriazione indebita o tentativo di peculato, così come l’attenuante della particolare tenuità del fatto: l’entità del danno erariale, pari a oltre 80.000 euro, è stata ritenuta sufficiente a escluderla. Confermata la confisca diretta e, in caso di incapienza, per equivalente del profitto del reato, in applicazione dell’articolo 322-ter del codice penale.
La Cassazione ha inoltre ribadito che il reato di peculato, punito con pene superiori ai limiti previsti dall’art. 168-bis, non consente l’accesso alla messa alla prova.
Unico punto accolto del ricorso riguarda il diniego, da parte della Corte di appello, della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte ha stabilito che l’istanza era stata presentata nei termini previsti dalla normativa vigente, e che la Corte territoriale non aveva dato corretta applicazione alla disciplina transitoria introdotta dal decreto legislativo n. 150/2022. La sentenza è quindi stata annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio per nuovo esame sul punto.
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