La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un titolare di centro scommesse lombardo, confermando la condanna per esercizio abusivo di raccolta scommesse in assenza di autorizzazione. Il ricorrente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un titolare di centro scommesse lombardo, confermando la condanna per esercizio abusivo di raccolta scommesse in assenza di autorizzazione.
Il ricorrente era stata condannato in primo grado per aver raccolto giocate senza disporre della necessaria autorizzazione di pubblica sicurezza. Il tribunale aveva accertato che l’attività veniva svolta mediante un conto gioco intestato all’imputato, utilizzato per effettuare le giocate per conto dei clienti.
Nel ricorso, la difesa aveva sollevato questioni relative alla legittimità del bando pubblico del 2012, sostenendo che il rifiuto della concessione all’operatore estero avrebbe comportato una discriminazione in violazione del diritto comunitario. La Cassazione ha tuttavia ritenuto irrilevante tale aspetto, chiarendo che la responsabilità penale derivava dal comportamento diretto dell’imputata, che fungeva da intermediario senza titolo, non limitandosi alla mera trasmissione delle giocate.
“La sentenza, – spiega la Cassazione – fonda il giudizio di responsabilità sullacircostanza che l’imputato, al fine di consentire le giocate, metteva a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi, cosicché era lui stesso che figurava quale “scommettitore”, rispetto alle operazioni poste in essere per conto dei terzi interessati con la predetta società. Tale modo di procedere configura, come osservato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, una illegittima intermediazione che rende irrilevante la questione dell’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo alla società estera, essendo il legame con la stessa una mera occasione per l’esercizio illecito della raccolta di scommesse da parte dell’imputato”.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui, quando un soggetto mette a disposizione dei clienti un conto personale o intestato a soggetti di comodo per raccogliere scommesse, si configura un’attività abusiva che richiede autorizzazione, indipendentemente dalla posizione giuridica dell’operatore straniero.
Rigettata anche la tesi dell’errore inevitabile di diritto: secondo i giudici, chi svolge professionalmente un’attività regolamentata ha l’obbligo di informarsi con diligenza sulla normativa applicabile. Né i contrasti giurisprudenziali esistenti né l’assenza di una posizione giuridica consolidata a livello europeo possono giustificare la violazione.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.
PressGiochi