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Cassazione: Codice di Consumo valido anche su contratti aleatori

Anche per i contratti aleatori come il gioco delle video lotterie, trova applicazione la disciplina di tutela del Codice del Consumo. Essa è infatti funzionalmente volta a tutelare il consumatore

04 Agosto 2015

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Anche per i contratti aleatori come il gioco delle video lotterie, trova applicazione la disciplina di tutela del Codice del Consumo. Essa è infatti funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziandosi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Lo ha stabilito la Cassazione civile in una ordinanza dello scorso luglio.

I giudici d’appello aderiscono al risalente orientamento per il quale nel contratto di scommessa/lotteria non possono configurarsi significativi squilibri dei diritti e degli obblighi derivanti a carico del consumatore, in ragione della scarsa entità della posta giocata dallo scommettitore a fronte di vincite enormemente superiori, di tal che non può applicarsi il foro esclusivo del consumatore. Inoltre, precisano che il gioco delle video lotterie è fuori della tutela del consumatore in quanto presuppone la ludopatia ed è pertanto pratica, per sua natura, contraria alla categoria di educato consumo nonché alla tutela della salute.
La Cassazione contraddice questa ricostruzione evidenziando primariamente che il fenomeno del gioco e della scommessa ha ormai raggiunto una diffusione e una rilevanza sociale che devono indurre a riconsiderarne la richiamata tradizionale tripartizione in a) in giochi pienamente tutelati (artt. 1934, 1935 c.c.), b) giochi vietati (penalmente sanzionati) e c) giochi c.d. tollerati (art. 1933 c.c.).
Invero, il gioco e la scommessa, tradizionalmente ricondotti nella categoria dei contratti aleatori ed assoggettati a disciplina sostanzialmente identica, sono previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi invero ritrae consistenti introiti. L’area del gioco autorizzato è andata progressivamente espandendosi e vi è stata l’istituzione di casinò, la creazione di varie lotterie e concorsi a premi, basati prevalentemente sulla sorte, fino all’emanazione dell’art. 38, comma 2, D.L. n. 223 del 2006, che ha consentito la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse.
Trattasi, del resto, di orientamento in linea con la giurisprudenza comunitaria, la quale già ha rilevato che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, sicché in tale settore spetta a ciascuno Stato membro stabilire la tutela di quali interessi, tra quelli coinvolti, privilegiare, nel rispetto però delle indicazioni provenienti dalla stessa Corte UE quanto alla loro proporzionalità (Corte Giust. UE n. 243/2003).
Ciò posto, in passato la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, in riferimento al gioco autorizzato, risultano elise le spesso invocate ragioni di sicurezza sociale e debbono trovare applicazione le ordinarie norme poste a tutela dell’esercizio dell’impresa nonché delle ragioni creditorie (Cass. Civ., n. 16511/2012). Ne consegue, in riferimento alle cd. lotterie istantanee, atteso che il versamento della posta contemplata nel contratto integra un comportamento deponente per la conclusione dello stesso con automatica adesione alle relative condizioni, che il regolamento del gioco deve ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente con l’acquisto del biglietto.
Tuttavia, come sottolineato in dottrina, il contenuto del gioco o scommessa rimane solitamente ignoto al contraente-giocatore, stante la grave difficoltà (se non impossibilità) di reperire il testo e di prenderne cognizione. Il contraente-giocatore allora ‘subisce’ in realtà tale contenuto, che implicitamente accetta. Né può al riguardo assegnarsi rilievo alla circostanza che esso trovi fonte in decreti emanati da Ministero delle finanze, giacché le regole ivi poste integrano una regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta.
Pertanto, deve concludersi che l’assunto in base al quale la disciplina di tutela dei consumatori non si applica ai contratti aleatori è erroneo. È evidente, infatti, come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l’unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale il professionista può affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.

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