28 Marzo 2024 - 10:25

Caso Sisal. Il Sott.segr. Baretta: “La decadenza della concessione non può trovare applicazione nel caso di fisiologica dismissione di apparecchi”

Il sottosegretario all’economia Pierpaolo Baretta ha risposto oggi all’interpellanza dell’on. di Scelta civica Mariano Rabino relativa al caso Sisal sul distacco da parte del concessionario di giochi di ben 1800

20 Febbraio 2015

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Il sottosegretario all’economia Pierpaolo Baretta ha risposto oggi all’interpellanza dell’on. di Scelta civica Mariano Rabino relativa al caso Sisal sul distacco da parte del concessionario di giochi di ben 1800 VLT in data 29 dicembre 2014.

“Per lo schema di convenzione – ha affermato il sottosegretario – la disconnessione degli apparecchi per un periodo di un biennio comporta la decadenza della concessione. Secondo il procedimento previsto dalla convenzione stessa la disposizione recata relativa alla decadenza non può trovare tuttavia applicazione nel caso di fisiologica dismissione di apparecchi, evento frequente nell’ambito dell’attività dei concessionari. Pertanto solo dopo l’esito degli approfondimenti in corso l’Agenzia dei Monopoli valuterà se nella fattispecie dell’esame può ricorrere l’ipotesi delineata dall’art. 14 e dunque procedere all’applicazione delle sanzioni previste compresa la decadenza della concessione.

In relazione alle iniziative che si intendono adottare per evitare il verificarsi di altre situazioni simili va rimarcato che la legge n. 190 del 23-12-2014 prevede una ricognizione periodica del numeri di apparecchi a decorrere dall’anno 2016 a cui si aggiunge comunque il costante monitoraggio dell’Agenzia sulle condotte poste in essere dai concessionari e un controllo efficace sulla rispondenza delle condotte poste in essere dagli stessi per accertarne la conformità rispetto alle prescrizioni convenzionali e normative.

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli- ha dichiarato Baretta – in collaborazione con il Governo ha quasi ultimato la predisposizione del decreto attuativo dell’art 14 della legge di delega fiscale che prevede il riordino complessivo ed attento della disciplina del gioco pubblico anche nell’intento di evitare ulteriori possibilità elusiva delle norme a tutela della fede pubblica”.

Segue testo risposta del Sottosegretario Baretta.

In merito all’interpellanza in esame, gli uffici dell’amministrazione finanziaria, ci riferiscono quanto segue. Sisal Spa, nel periodo riferito alla fine dello scorso anno solare, ha proceduto alla dismissione di nulla osta di esercizio, con riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, ovvero le cosiddette AWP, nonché nella cessazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b), ovvero le cosiddette VLT.
In relazione a ciò, si mette in evidenza che analoghe operazioni   di dismissione sono state realizzate anche dagli altri concessionari della rete telematica che, nel mese di dicembre 2014, hanno variamente proceduto alla modifica del proprio parco macchine. Ciò ha determinato una riduzione complessiva del parco macchine (AWP e VLT) nella percentuale di circa il 10 per cento rispetto al totale degli apparecchi esistenti nel territorio nazionale. Tuttavia, l’operazione posta in essere da Sisal si differenzia, rispetto agli altri concessionari, per l’entità del numero di VLT dismesse.
A tale proposito, si riporta un prospetto allegato da cui   risultano, nel periodo che va dal 14 dicembre (data in cui è stato presentato in Parlamento l’emendamento poi diventato, senza modifiche, il comma 649 dell’articolo 1 della legge di stabilità) al 31 dicembre, il numero degli apparecchi dismessi (distinti tra AWP e VLT) e quello degli apparecchi riattivati nelle successive due settimane. Dalla tabella allegata – se mi permette di non leggerla nel dettaglio ma di consegnarla – si evincono che complessivamente sono state dismessi 37.467 AWP e 2.472 VLT. Come si vede dalla tabella, la dismissione operata da Sisal si inserisce in un contesto in cui gli apparecchi cessati, tra AWP e VLT, da parte di tutti i concessionari, sono pari complessivamente a 39.939. Dal prospetto emerge che Sisal, a fronte delle dismissioni, ha effettivamente provveduto alla riattivazione di quasi la metà delle VLT dismesse, mentre per le AWP si nota un’analogia 487 di comportamento con gli altri concessionari, di cui, comunque, n. non ancora abilitate al gioco, «non giocanti», come si dirà meglio più avanti.
Con riferimento all’affermazione secondo cui risulta che Sisal abbia provveduto alla dismissione di ben 1.800 VLT in data 29 dicembre 2014 (due giorni prima del conteggio dell’amministrazione dei monopoli), e che, in questi giorni, sia in corso una febbrile attività di ripristino delle 1.800 temporaneamente dismesse, occorre chiarire, con specifico riferimento ai sistemi di gioco VLT, che, alla data del 29 dicembre 2014, il numero di VLT installate complessivamente nelle sale del concessionario risultava pari a 5.229 unità, come risulta dai prospetti sintetici messi a disposizione dal partner tecnologico Sogei Spa. Pertanto, gli apparecchi dismessi dal 29 al 31 dicembre 2014 consistono in 1.383 unità. Tuttavia, se si prende in considerazione per intero il mese di dicembre il numero di apparecchi dismessi da Sisal è pari a quello indicato nel documento di sindacato ispettivo in esame. Dal 1o al 31 gennaio 2015 risultano peraltro 986 attivazioni di apparecchi VLT; di queste 818 risultano reinstallate negli stessi locali ove erano ubicati gli apparecchi dismessi. Pertanto, i rimanenti circa 800 apparecchi risultano dismessi ma non ancora riattivati. In realtà, come evidenziato anche dal concessionario Sisal con nota protocollata 4 febbraio 2015 e sostanzialmente confermato dal partner tecnologico, degli 818 videoterminali reinstallati negli stessi locali ove erano ubicati, soltanto 331 apparecchi raccolgono gioco, mentre gli altri 487, pur risultando formalmente attivi, non sono «giocanti» e si presentano come in attesa di riposizionamento in altri punti vendita, unitamente ad altri apparecchi VLT.
Il numero di apparecchi che il concessionario indica come complessivamente in attesa di riallocazione risulta pari a 782, secondo un piano di riposizionamento che avrà luogo di qui ai prossimi tre mesi, di cui il concessionario illustra la calendarizzazione.
La precisazione fornita dal concessionario Sisal è che l’attività di dismissione operata nell’anno 2014, in analogia con quanto accaduto negli anni precedenti e per un numero di apparecchi proporzionale al parco macchine, è stata motivata da strategie sia di prodotto che commerciali, determinate dalla scarsa produttività delle macchine stesse, tale da non giustificarne il mantenimento coi relativi costi di gestione.
La particolarità che connota l’anno appena trascorso risiederebbe nell’ulteriore – oltre che straordinaria – cessazione della piattaforma di gioco Bally, con conseguente dismissione di 496 apparecchi videoterminali, unitamente alla sostituzione della piattaforma di gioco con la piattaforma Novomatic, introdotta quest’ultima nel 2014, con la conseguente sostituzione di 1.052 macchine.
Con riferimento al coinvolgimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ogni passaggio di movimentazione dei VLT, si chiarisce che le vigenti disposizioni prevedono che l’Agenzia proceda al rilascio delle autorizzazioni per gli apparecchi VLT in relazione ai diritti acquisiti dal concessionario per effetto della procedura di gara; la materiale installazione e cessazione di ciascun apparecchio è rimessa alle scelte commerciali del concessionario, senza alcun intervento dell’Agenzia, che riceve solo la comunicazione dell’avvenuta installazione e cessazione dell’apparecchio. L’apparecchio viene abilitato al gioco solo dopo l’avvenuta ricezione del detto messaggio di installazione.
L’attuale normativa, pertanto, non prevede un’autorizzazione preventiva alla dismissione o riattivazione degli apparecchi e, quindi, non sembra – secondo la normativa attuale forse è presente una lacuna – che l’Agenzia debba necessariamente e tecnicamente collaborare con il concessionario per autorizzare le procedure di dismissione e di riattivazione.
Il presente documento di sindacato ispettivo, peraltro, considera che la riduzione della quota di mercato del concessionario avrebbe portato lo stesso ad ottenere un vantaggio economico di almeno 2,5 milioni di euro nei confronti degli altri 12 concorrenti, con riferimento al rispetto dell’obbligo di versamento di una somma complessiva di 500 milioni di euro, da ripartire tra concessionari (a valere sui compensi spettanti all’intera filiera), ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili al 31 dicembre. È evidente, quindi, che la variazione in diminuzione del numero di apparecchi riferibili ad un determinato concessionario alla data stabilita comporta una corrispondente variazione in aumento a carico degli altri concessionari. In realtà, per avere una rappresentazione corretta del fenomeno, occorrerebbe tenere conto di tutte le riduzioni del parco macchine, AWP e VLT, operate da tutti i concessionari in misura diversificata. Quanto alla quota di mercato, il concessionario ha evidenziato che la quota delle VLT attive alla data del 31 dicembre 2014 riferibili allo stesso, risulta coerente con la quota di mercato di raccolta di gioco di Sisal, in relazione al medesimo anno, effettuata dagli apparecchi VLT collegati alla rete telematica.
Resta inteso che se dagli accertamenti che sono attualmente in   corso dovesse risultare che la norma della legge di stabilità è stata utilizzata ai fini di aggiramento elusivo da parte di qualche concessionario, l’Agenzia valuterà, nel rispetto del dettato normativo, le opportune iniziative da intraprendere.
Con riferimento alla domanda se l’operato di Sisal rientri tra quelli previsti dalla fattispecie legislativa, si comunica che sono in corso da parte dell’Agenzia un contraddittorio con il concessionario, con la collaborazione del partner tecnologico, per verificare se la condotta da questi posta in essere sia compatibile con le previsioni della vigente convenzione che regola il rapporto concessorio, nonché con le regole tecniche che disciplinano il funzionamento degli apparecchi videoterminali.
Relativamente alla domanda se la sospensione della raccolta di gioco possa essere motivo di revoca immediata della concessione, si evidenzia che l’articolo 14, comma 2, della convenzione di concessione, prevede l’applicazione di penali nell’ipotesi di sospensione non autorizzata della raccolta di gioco e che, nel caso in cui detta sospensione non autorizzata si protragga per più di novantasei ore consecutive, o per dieci giorni non consecutivi in un arco temporale pari ad un biennio è prevista la decadenza, secondo il procedimento previsto dalla convenzione stessa e da attuarsi in applicazione della 241 del 1990. legge n.
La disposizione recata dalla convenzione non può trovare, tuttavia, applicazione nel caso di fisiologica dismissione di apparecchi (evento frequente nell’ambito dell’attività dei concessionari). Pertanto, solo dopo l’esito degli approfondimenti in corso, l’Agenzia valuterà se nella fattispecie in esame può ricorrere l’ipotesi delineata dal suddetto articolo 14 e dunque procedere all’applicazione delle sanzioni previste, compresa la decadenza della concessione. In relazione alle iniziative che si intendono adottare per evitare il verificarsi di altre situazioni simili, va rimarcato che la legge 23 dicembre 2014, 190, prevede una ricognizione periodica del numero di apparecchi a n. decorrere dall’anno 2016, cui si aggiunge, comunque, il costante monitoraggio dell’Agenzia sulle condotte poste in essere dai concessionari, ai fini di un controllo efficace sulla rispondenza delle condotte dagli stessi poste in essere, per accertarne la conformità rispetto alle prescrizioni convenzionali e normative. In conclusione, come l’onorevole interpellante sa che è ormai noto, l’Agenzia, in collaborazione con il Governo, ha quasi ultimato la predisposizione del decreto attuativo dell’articolo 14 della legge delega fiscale, che prevede il riordino complessivo ed attento della disciplina del gioco pubblico, anche nell’intento di evitare ulteriore ogni possibilità elusiva delle norme a tutela della fede pubblica”.

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