20 Aprile 2024 - 02:31

Caso BetuniQ. L’applicazione della direttiva sugli appalti pubblici al settore giochi sui banchi della CJUE

Si è appena conclusa presso la Corte di Giustizia europea l’udienza nella causa Politanò, aperta dal Tribunale di Reggio Calabria che aveva sollevato la questione pregiudiziale relativamente alle concessioni per

13 Aprile 2016

Print Friendly, PDF & Email

Si è appena conclusa presso la Corte di Giustizia europea l’udienza nella causa Politanò, aperta dal Tribunale di Reggio Calabria che aveva sollevato la questione pregiudiziale relativamente alle concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse, alla necessità di presentare una doppia attestazione bancaria e alla mancanza di altre modalità per comprovare la capacità economico-finanziaria dell’azienda.

 

Secondo il testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), l’autorizzazione o la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente al concessionario e ai soggetti dallo stesso incaricati in forza dell’atto di concessione.

L’esercizio delle scommesse senza la predetta licenza o autorizzazione costituisce reato («esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa», previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Il signor Domenico Politanò è accusato di avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la UniqGroup LTD, società maltese.

Il Tribunale di Reggio Calabria solleva una questione pregiudiziale evidenziando che la predetta società maltese potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara tenutasi a livello nazionale per il rilascio delle concessioni, sicché il signor Politanò potrebbe essere stato ingiustamente accusato. Ed in effetti, nel caso di specie, la società maltese, Uniqgroup LTD, è stata esclusa dalla gara, nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di “due” istituti bancari e per non essere stata indicata, nell’unica dichiarazione presentata, in modo evidente la capacità finanziaria richiesta.

Il Giudice del rinvio chiede se, trattandosi di selezione a livello comunitario, ove si fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, dovesse essere rispettato il principio scaturente dalla direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, che sancisce – di base – tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.

In tale senso è stata posta alla Corte la questione pregiudiziale.

PressGiochi

Scommesse ed esclusione dalla gara per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria: il caso Politanò in CGUE la prossima settimana