In data 5 agosto 2026, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Commissioni della Camera dei Deputati alcune decisioni della Corte di
In data 5 agosto 2026, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Commissioni della Camera dei Deputati alcune decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un’autorità giurisdizionale italiana.
Tra queste anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Seconda sezione) del 16 luglio 2026 (causa C-421/24) relativa alla sanzione irrogata dall’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a Google Ireland Ltd e alla correlata richiesta di rimozione da YouTube di diversi video che promuovevano i giochi d’azzardo online, in violazione della normativa italiana. La sentenza è stata trasmessa alla Commissione Finanze della Camera.
Nella sentenza, la Corte di giustizia ha anzitutto chiarito che, sebbene i giochi d’azzardo siano esclusi dall’ambito di armonizzazione della normativa europea sul commercio elettronico, tale esclusione non si estende all’attività di hosting online Tale attività non è intrinsecamente connessa ai giochi d’azzardo e consiste nella memorizzazione, in modo neutro, dei contenuti forniti dagli utenti.
Di conseguenza, l’hosting di contenuti pubblicitari relativi ai giochi online rientra nella normativa europea sul commercio elettronico e può beneficiare del regime di deroga alla responsabilità previsto per gli hosting provider solo quando l’operatore agisce come prestatore intermediario, svolgendo un’attività puramente tecnica, automatica e passiva, senza conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate.
La Corte ha quindi precisato che tale condizione non ricorre quando l’operatore, nell’ambito di un accordo di partnership commerciale, esamina il tema principale di un canale YouTube, i video più visti o più recenti e i relativi metadati. In tal caso, l’operatore acquisisce una conoscenza concreta del contenuto dei video e non può essere considerato un prestatore intermediario ai fini della deroga alla responsabilità.
Spetta ora al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, Google potesse ragionevolmente ignorare che il canale YouTube oggetto dell’accordo di partnership aveva come tema principale i giochi d’azzardo e conteneva video destinati a promuoverli.
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