Sono state presentate le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar in merito alla causa promossa da AGCOM contro Google relativa alla diffusione di contenuti di promozione del gioco d’azzardo attraverso YouTube,
Sono state presentate le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar in merito alla causa promossa da AGCOM contro Google relativa alla diffusione di contenuti di promozione del gioco d’azzardo attraverso YouTube, questione ora al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Al centro della controversia, la sanzione pecuniaria di 750mila euro inflitta da AGCOM a Google nel 2022 per aver promosso numerosi siti internet di giochi con vincite in denaro sulla piattaforma di condivisione di video YouTube, in violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n.87/2018.
Per l’Autorità, il creator non era un semplice utente della piattaforma, poiché aveva aderito al Programma Partner di YouTube (YPP), ottenendone benefici economici e visibilità.
AGCOM ha constatato che su cinque canali appartenenti ad un noto content creator erano stati caricati 630 video. Di conseguenza, AGCOM ha ordinato Google di rimuovere da YouTube tali video, nonché qualsiasi altro video condiviso dal creator avente contenuti analoghi a quelli identificati nel provvedimento controverso. A seguito del provvedimento controverso, Google ha rimosso i video in questione da YouTube.
Google ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che ha annullato la sanzione. AGCOM ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato, il quale, rilevando la rilevanza di profili di diritto dell’Unione, ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
In merito alla prima questione sollevata, l’Avv. Generale ha dichiarato: “le attività consistenti nell’offerta di giochi di fortuna mediante internet e, potenzialmente, nella pubblicizzazione di giochi d’azzardo sono quelle previste all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000/31. Una piattaforma di condivisione di video non svolge nessuna di queste attività; essa rientra pertanto nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Ciò non osta a che la norma italiana che vieta la pubblicità dei giochi d’azzardo possa essere applicata ai prestatori di servizi della società dell’informazione che veicolano una concreta pubblicità di servizi di gioco d’azzardo. Ciò è dovuto al fatto che tali servizi sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 per effetto del suo articolo 1, paragrafo 5, lettera d), e, quindi, dal principio del paese di origine.
Si può formulare un’ulteriore osservazione metodologica. Ritengo che, in questa fase, non si debba cercare di stabilire se, nella pratica, il prestatore di servizi di hosting controlli i contenuti che memorizza. Tale valutazione è richiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, poiché un prestatore il quale controlli le informazioni che memorizza non rientra in tale disposizione. Di converso, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), di tale direttiva, è sufficiente concludere che l’attività in questione consiste nella memorizzazione di informazioni, indipendentemente dal loro contenuto, su richiesta del destinatario del servizio.
Di conseguenza, la mia proposta di risposta alla prima questione è che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che l’attività di un prestatore di servizi di hosting consistente nel memorizzare video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva”.
Relativamente alla seconda questione: “Suggerisco di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’attività di un prestatore di servizi di hosting consistente nel memorizzare contenuti di terzi con i quali ha concluso un contratto di partnership commerciale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, a patto che i termini precisi in cui tale contratto è stato negoziato e le relative clausole non siano tali da conferire al prestatore dei servizi di hosting conoscenza o controllo dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma. Se, attraverso le verifiche condotte dai suoi revisori, siffatto prestatore di servizi di hosting viene effettivamente a conoscenza di un contenuto illecito concreto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le condizioni previste alle lettere a) e b) di tale disposizione non possono essere soddisfatte”.
In conclusione, l’avvocato generale Szpunar ribadisce: “Suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato (Italia) come segue:
1)L’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)
deve essere interpretato nel senso che l’attività di un prestatore di servizi di hosting consistente nel memorizzare video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
2)L’attività di un prestatore di servizi di hosting consistente nel memorizzare contenuti di terzi con i quali ha concluso un contratto di partnership commerciale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, a patto che i termini precisi in cui tale contratto è stato negoziato e le relative clausole non siano tali da conferire al prestatore dei servizi di hosting conoscenza o controllo dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma. Se, attraverso le verifiche condotte dai suoi revisori, siffatto prestatore di servizi di hosting viene effettivamente a conoscenza di un contenuto illecito concreto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le condizioni previste alle lettere a) e b) di tale disposizione non possono essere soddisfatte”.
PressGiochi
Fonte immagine: CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA CJEU CURIA






