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Casinò. Per la CTR di Napoli è illegittima la tassazione sulle vincite realizzate all’estero

E’ illegittima la tassazione progressiva delle vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri stati membri dell’UE. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR

22 Novembre 2016

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E’ illegittima la tassazione progressiva delle vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri stati membri dell’UE. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR di Napoli decidendo su un ricorso in appello di un contribuente le cui vincite a poker realizzate in Slovenia, oltre alle ritenute alla fonte già operate presso il casinò estero, erano state qualificate come redditi imponibili ai fini IRPEF in Italia. La CTP non aveva tenuto conto della discriminazione subita dal contribuente che, differentemente da quanto avviene per le vincite eseguite in Italia sottoposte alla sola tassazione alla fonte, aveva subito invece una doppia tassazione. Secondo i giudici di appello tale diverso trattamento fiscale, già censurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza n° 2311 del 22 ottobre 2014, va dunque sanato e le vincite in questione assoggettate alla sola ritenuta alla fonte.

 

 

Come ha spiegato la Commissione: “Per quanto riguarda la parte dell’avviso di accertamento all’esame relativa alla tassazione delle vincite conseguite all’estero e precisamente in Slovenia, il Collegio rileva che sul punto si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la sentenza del 22 ottobre 2014, allegata all’impugnazione, ha espressamente sancito l’illegittimità dell’ipotesi di tassazione di vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in stati membri, con esonero dal pagamento dei tributi per le vincite che provengano da case da gioco situate nel territorio dello Stato.

 

Peraltro va considerato che l’attività in questione come può comportare vincite così può comportare perdite anche di importi significativi ed in tale contesto, alla luce del principio di cui all’art. 53 della Costituzione, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva, non sarebbe legittimo tassare i proventi derivanti da gioco d’azzardo escludendo le perdite che possono derivare dagli stessi giochi.

 

 

Diventa inevitabile pertanto, assoggettare le vincite in questione a ritenuta d’imposta e non al tributo progressivo tramite dichiarazione dei redditi, così come previsto dal legislatore nazionale e da quello sloveno.

A conferma di una siffatta interpretazione, da considerarsi ormai pacifica, il contribuente ha allegato alle memorie illustrative alcuni provvedimenti di annullamento in autotutela di avvisi di accertamento in materia adottati dagli Uffici di Udine, Trieste, Venezia ed Imperia.

Per quanto riguarda la contestazione relativa alla omessa dichiarazione della somma complessiva di euro 10.450,00 che sarebbe stata corrisposta al contribuente dalla società …. spa in ragione del contratto stipulato in data 16 gennaio 2010, la Commissione rileva che se effettivamente la predetta società avesse versato delle somme al contribuente a titolo di corrispettivi avrebbe dovuto rilasciarne certificazione contabile o quanto meno produrne copia all’Agenzia delle Entrate quando questa ha chiesto conto dei pagamenti effettuati a favore del ricorrente.

Peraltro non appare possibile operare un recupero a tassazione esclusivamente sulla base di una email non certificata, senza data, non firmata né timbrata e perciò priva di qualunque valore certificativo.

E comunque il predetto documento non appare idoneo a smontare o contraddire l’assunto del contribuente secondo il quale le somme indicate nella email non sono state corrisposte al ….. a titolo di corrispettivi bensì versate direttamente dalla società alle case da gioco a titolo di iscrizione ai rispettivi tornei di poker.

Ed infatti l’art. 4 del contratto stipulato tra il …. e la società predetta prevede che “…. si impegna a rimborsare a …. un importo massimo di. ….” per cui non appare peregrino ipotizzare che le somme asseritamente pagate al contribuente non costituiscono danaro incassato ma danaro pagato ai casinò quali iscrizioni ai tornei di poker.

 

 

In effetti il contratto stipulato prevedeva la cessione dei diritti di immagine ed obblighi di fare in cambio dell’eventuale vincita conseguita dall’appellante a seguito della partecipazione ai tornei le cui spese correlate venivano sostenute direttamente dalla società.

Una valutazione complessiva della vicenda porta alla verosimile conclusione che l’intera somma di euro 10.450,00 sia stata versata dalla …. per pagare le iscrizioni ai tornei cui il ….. doveva partecipare per contratto e che quindi non ha costituito un corrispettivo ma al massimo un mero rimborso di un costo”.

 

PressGiochi