07 Giugno 2026 - 22:00

Casalecchio di Reno (BO): sala scommesse troppo vicina a scuola e chiesa, il Consiglio di Stato conferma la nuova collocazione

In caso di mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili – come scuole o chiese – le sale scommesse hanno l’obbligo di individuare una nuova sede. Lo ha stabilito

18 Luglio 2025

In caso di mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili – come scuole o chiese – le sale scommesse hanno l’obbligo di individuare una nuova sede. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza che conferma la richiesta di delocalizzazione emessa dal Comune di Casalecchio di Reno nei confronti di un’agenzia di scommesse del territorio. L’attività, infatti, risulta collocata a una distanza inferiore ai 500 metri dalla Chiesa di San Giovanni Battista e dalla scuola materna Fondazione Lamma, in violazione della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna e del regolamento comunale.

Già nel 2024 il TAR Emilia-Romagna aveva respinto il ricorso presentato dall’agenzia contro il provvedimento del Comune. La società aveva quindi impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che l’amministrazione comunale fosse intervenuta in modo tardivo – anni dopo la mappatura dei luoghi sensibili – e inaspettatamente. Inoltre, la titolare della sala scommesse ha contestato la correttezza del calcolo delle distanze, rilevando che i percorsi utilizzati per la misurazione attraversano aree private del centro commerciale Galleria Ronzani, accessibili solo in determinati orari, e ha quindi proposto percorsi alternativi.

Con un’ordinanza istruttoria, il Consiglio di Stato ha incaricato il Prefetto di Bologna di effettuare una verificazione tecnica, misurando i percorsi più brevi verso i due luoghi sensibili, sia passando per la Galleria Ronzani sia evitandola. La relazione, consegnata il 13 dicembre 2024, ha confermato che – in entrambe le ipotesi – la sala scommesse si trova a meno di 500 metri dalla chiesa (464 metri attraverso la Galleria e 490 metri evitando il passaggio) e dalla scuola (492 metri).

Il Collegio ha quindi affermato: “L’esito della verificazione non lascia margini di dubbio. L’accertamento del verificatore risulta completo sotto il profilo istruttorio, coerente, logico e congruamente motivato; conseguentemente, non sussistono ragioni per discostarsene”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata anche la contestazione relativa al tempo trascorso dall’introduzione della legge regionale, ritenendola “di per sé irrilevante, in quanto del tutto insuscettibile di fondare una pretesa dell’appellante a mantenere l’agenzia in violazione delle disposizioni concernenti le distanze minime dai luoghi sensibili”.

Confermando la piena validità del provvedimento comunale, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, sancendo la necessità di delocalizzazione della sala scommesse.

 

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