Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto la domanda cautelare presentata da diversi concessionari del Bingo contro il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) il
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto la domanda cautelare presentata da diversi concessionari del Bingo contro il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) il 10 gennaio 2025. Tale provvedimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), imponeva il pagamento di un canone di “proroga tecnica” per il biennio 2025-2026, stabilendo un importo annuo di 108.000 euro per ciascuna concessione, da versare in due rate semestrali di 54.000 euro ciascuna, con un importo aumentato rispetto alle precedenti annualità.
I concessionari hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che la richiesta di pagamento imposta dall’ADM solleva dubbi di compatibilità con il diritto europeo. Infatti, in precedenti pronunce, il Consiglio di Stato ha sollevato questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla legittimità delle misure nazionali che ridefiniscono unilateralmente gli importi dei canoni concessori durante i periodi di proroga tecnica. Il Consiglio di Stato ha evidenziato, in particolare, la mancanza di un meccanismo amministrativo che consenta la modifica delle condizioni delle concessioni in presenza di eventi imprevisti e non imputabili alle parti, capaci di incidere significativamente sul rischio operativo delle aziende concessionarie.
Il TAR Lazio ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato siano rilevanti anche nel contesto della normativa sopravvenuta, poiché la Legge n. 207/2024 ha mantenuto la stessa impostazione normativa delle precedenti disposizioni, prevedendo ulteriori proroghe e un incremento del canone concessorio. Il Tribunale ha quindi valutato che, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia, la sospensione dell’efficacia del provvedimento fosse necessaria per evitare un grave pregiudizio ai concessionari, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo della legittimità delle richieste imposte dall’ADM.
In conseguenza di ciò, il TAR Lazio ha disposto che i concessionari ricorrenti siano tenuti a versare il canone in misura ridotta, pari a 2.800 euro mensili. Tuttavia, ha imposto specifiche condizioni a garanzia degli interessi dell’Amministrazione, tra cui la verifica della validità delle garanzie fideiussorie esistenti e, se necessario, la loro integrazione entro trenta giorni. In caso di mancata prestazione della garanzia aggiuntiva, la sospensiva decadrà automaticamente.
Il Tribunale ha inoltre fissato la trattazione di merito del ricorso per il 22 ottobre 2025, rinviando la decisione definitiva sulla questione fino alla valutazione della Corte di Giustizia – che si terrà il prossimo 20 marzo – e alla successiva udienza pubblica. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio nella fase cautelare, riconoscendo la complessità e la delicatezza delle questioni sottese alla controversia.
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Fonte immagine: Foto HippoBingo Cesena