28 Aprile 2025 - 15:36

Canoni Bingo. Per la CGUE la legge italiana non può imporre aumenti unilaterali dei canoni

Secondo la CJUE la legge di un paese non può decidere di estendere la durata delle concessioni di servizi (come quelle per i giochi) in modo unilaterale dopo la data limite prevista dalla direttiva europea. Inoltre, non può imporre aumenti del canone che tutti i concessionari devono pagare (senza considerare quanto guadagnano), né vietare loro di trasferire i locali.

20 Marzo 2025

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa questa mattina in merito alla questione pregiudiziale interpretativa sollevata dal Consiglio di Stato sulla compatibilità con il diritto eurounitario della normativa italiana che per diversi anni ha applicato una proroga onerosa delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo.

La controversia riguarda l’obbligo imposto ai gestori delle Sale Bingo, operanti in regime di proroga tecnica dopo la scadenza delle concessioni, di pagare un canone mensile che negli anni è stato continuamente aumentato. Gli operatori contestano la legittimità di tale imposizione, ritenendola contraria al diritto UE. La normativa prevedeva nuove gare per le concessioni scadute nel 2013-2014, ma queste non sono mai state indette, costringendo i concessionari a continuare l’attività con il pagamento del canone.

Secondo la sentenza emessa oggi, la legge di un paese non può decidere di estendere la durata delle concessioni di servizi (come quelle per i giochi) in modo unilaterale dopo la data limite prevista dalla direttiva europea. Inoltre, non può imporre aumenti del canone che tutti i concessionari devono pagare (senza considerare quanto guadagnano), né vietare loro di trasferire i locali.

La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento ha stabilito quanto segue:

1) La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che:

essa è applicabile ratione temporis a dei contratti di concessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, i quali siano stati attribuiti prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/23, ma siano stati prorogati da disposizioni legislative che hanno posto a carico dei concessionari interessati, quale contropartita, in primo luogo, un obbligo di pagare un canone mensile, il cui importo è stato successivamente aumentato, in secondo luogo, un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, un obbligo di accettare tali proroghe per essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di dette concessioni, laddove dette disposizioni legislative siano esse stesse entrate in vigore dopo la data limite di trasposizione della direttiva 2014/23. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili.

2) L’articolo 43 della direttiva 2014/23, deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l’applicazione dell’articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23.

3) Gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad un’interpretazione o ad un’applicazione di norme legislative interne, o a prassi applicative fondate su tali norme, tali da privare l’autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione in parola, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio della concessione stessa.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2025.

Il cancelliere Il presidente

A. Calot Escobar K. Lenaerts

“Si tratta di una pronuncia – affermano gli Avv. Alvise Vergerio di Cesana e l’avv. Luca Porfiri – perseguita con tenacia che rende finalmente giustizia di una normativa interna a dir poco irrispettosa dei canoni unionali che la Corte ha ritenuto gravemente violati. Si aprono adesso scenari restitutori per gli operatori del settore delle somme indebitamente percette da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione al lunghissimo periodo di “proroga tecnica” illegittimamente gravato da oneri non dovuti, oltre ad ipotesi risarcitorie a ciò correlate”.

 

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